Continuazione esecutiva: il giudice deve confrontarsi con le valutazioni pregresse (Cass. pen. Sez. I n. 7506 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, gode di piena libertà valutativa, ma non può trascurare la valutazione già compiuta, in sede cognitoria o esecutiva, sulla sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un arco temporale che ricomprende, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda. Il dissenso rispetto a tale pregressa valutazione impone una motivazione specifica, riferita al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti. La distanza cronologica degli addebiti e la diversità dei luoghi di commissione non sono, di per sé, sintomatiche di una nuova e autonoma deliberazione criminosa, quando le violazioni risultino omogenee, realizzate con le medesime modalità e attraverso il medesimo strumento.

Il Fatto

Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con undici sentenze emesse da diversi uffici di merito. Il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta rilevando l’omogeneità delle violazioni, ma ritenendo prevalenti la distanza cronologica tra i fatti e la diversità dei luoghi di commissione, indicatori di una mera abitualità nel delitto piuttosto che di un originario disegno criminoso unitario.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il vizio di motivazione per incompletezza e illogicità del percorso argomentativo, e la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per non avere il giudice considerato che tutte le truffe erano state commesse in un biennio, con le medesime modalità, per soddisfare la stessa esigenza di procacciamento di risorse economiche.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, che richiede, per l’applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., un’unitaria e anticipata ideazione delle condotte, già presenti nella mente dell’agente e adattate nel tempo. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso tale unitarietà valorizzando la distanza cronologica e la diversità dei luoghi, qualificando la condotta come espressione di una scelta di vita delittuosa.

Secondo la Corte, l’apparato giustificativo è manifestamente illogico, perché disallineato dal contenuto delle sentenze acquisite. Dalla lettura dei capi di imputazione emerge che molte violazioni sono state commesse a pochi giorni di distanza l’una dall’altra e che la varietà dei luoghi non è indicativa di autonome deliberazioni criminose, avendo il condannato operato sempre mediante il medesimo strumento informatico.

La Corte censura, inoltre, il mancato apprezzamento del vincolo di continuazione “interna” già riconosciuto tra alcune delle truffe, pur commesse a distanza temporale superiore rispetto a quella che separa le violazioni oggetto delle altre pronunce. Una sentenza dello stesso ufficio aveva unificato plurimi reati di cui all’art. 640 cod. pen. commessi in un arco temporale che ricomprendeva i fatti oggetto della nuova richiesta.

Non risulta applicato il principio, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 6224 del 13.10.2023, dep. 2024; Sez. I n. 19358 del 22.02.2012; Sez. I n. 4716 dell’08.11.2013; Sez. I n. 54106 del 24.03.2017), secondo cui il giudice dell’esecuzione non può ignorare la valutazione già compiuta in ordine alla sussistenza del vincolo tra reati collocati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale. L’osservanza di tale principio non comporta automatismi, ma impone l’obbligo di motivare specificamente la scelta di disattendere le valutazioni pregresse.

Il ricorso è dunque accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio. La Corte precisa infine che, in ossequio alla sentenza n. 183/2013 della Corte costituzionale, non potrà partecipare al giudizio di rinvio il giudice-persona fisica che ha pronunciato o contribuito a pronunciare l’ordinanza di rigetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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