Doppia conforme e travisamento della prova: limiti al sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 37192 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivi di ricorso per cassazione, anche dopo le modifiche apportate all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dall’art. 8 della legge n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il cosiddetto travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. È invece deducibile il travisamento della prova, che ricorre quando il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Quando la sentenza di appello si configuri come doppia conforme rispetto a quella di primo grado, il vizio è deducibile solo se il ricorrente alleghi con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di appello. Gli screenshots di messaggi WhatsApp prodotti agli inquirenti da uno dei partecipi alla conversazione costituiscono mera produzione documentale acquisibile ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., non richiedendo sequestro, non trattandosi di corrispondenza in itinere.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 marzo 2026, confermava la decisione del Tribunale di Milano del 9 maggio 2024, che aveva condannato gli imputati per il delitto di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen., in danno di una società del gruppo editoriale committente. Oggetto della contestazione era la realizzazione di un falso reportage giornalistico sulle infiltrazioni criminali in Lombardia, costruito attraverso scene artificiose e soggetti ingaggiati per simulare attività illecite.

Gli imputati ricorrevano per cassazione. Un ricorrente deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, contestando la natura congetturale delle valutazioni sulla falsità del servizio e l’attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni, nonché l’utilizzabilità delle conversazioni WhatsApp acquisite tramite inoltro. Gli altri due ricorrenti censuravano il contributo concorsuale e l’elemento soggettivo, oltre al travisamento delle informative e delle dichiarazioni testimoniali.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità. I ricorrenti, pur formalmente deducendo il vizio di motivazione e, per un solo imputato, la violazione di legge, tendono in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in cassazione. Il collegio richiama la distinzione tra travisamento del fatto, inammissibile, e travisamento della prova, deducibile quando il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione una prova inesistente o un risultato incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola).

La sentenza di appello integra una doppia conforme: essa si richiama ripetutamente alla decisione di primo grado e adotta gli stessi criteri di valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri). Da tale qualificazione derivano ulteriori limiti: il travisamento è deducibile solo se il ricorrente alleghi che il dato probatorio travisato sia stato introdotto per la prima volta in appello, non essendo consentiti recuperi in sede di legittimità (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M.; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina). Nel caso concreto manca qualsiasi allegazione di un dato probatorio nuovo, sicché il motivo si colloca fuori dal perimetro del sindacato.

Quanto alle conversazioni WhatsApp, la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. Gli screenshots sono stati prodotti agli inquirenti da uno dei partecipanti alla conversazione, che li ha esaminati e trascritti. Non ricorre né un’intercettazione, non essendo le conversazioni in itinere, né un sequestro di corrispondenza: si tratta di produzione documentale acquisibile ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., la cui attendibilità dipende dalla fonte di provenienza, cioè dal testimone escusso (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L.; Sez. 2, n. 26315 del 15/04/2026, Spinelli).

Il primo motivo dei due coimputati è dichiarato non consentito: ripropone argomenti già esaminati e respinti in appello senza confrontarsi con la motivazione, con difetto di specificità sanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato). La Corte esclude che si possa opporre una diversa ricostruzione storica o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina). La responsabilità è sorretta da motivazione puntuale: il contributo causale di ciascun imputato è desunto dalla natura operativa e continuativa della partecipazione, dalla diretta percezione del carattere artificioso delle scene e, per il ricercatore, dall’adattamento delle sceneggiature e dai rapporti con il fixer.

I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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