Responsabilità bancaria per omessa comunicazione plafond nella truffa del falso incidente (ABF Collegio di Bologna n. 4902 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’utente nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento, l’intermediario deve provare l’autenticazione forte, la corretta registrazione e contabilizzazione e l’assenza di malfunzionamenti, ma tale prova non esaurisce il suo onere: deve anche dimostrare la colpa grave dell’utente, desumibile da indizi chiari, precisi e concordanti. La sottrazione dello strumento di pagamento in un luogo privato, come l’abitazione, e l’insidiosità della truffa ai danni di un soggetto anziano escludono la colpa grave, anche quando carta e PIN siano stati consegnati ai malfattori. L’innalzamento del plafond della cassa veloce costituisce variazione contrattuale soggetta all’art. 118 t.u.b. e, in difetto di prova della comunicazione nelle forme dovute, è inefficace.

Il Fatto

Il ricorrente, ultranovantenne, riceveva una telefonata da un sedicente tenente dei carabinieri che riferiva di un fantomatico incidente della figlia e di un suo arresto, chiedendo denaro. Un complice, qualificatosi come avvocato, confermava la narrazione; un terzo soggetto si presentava presso l’abitazione e ritirava 500,00 euro in contanti e la carta di debito del ricorrente, sottraendogli anche il telefono cellulare. Nel frattempo il falso militare, ancora al telefono fisso, si faceva comunicare il PIN. Poco dopo venivano eseguiti un prelievo cassa veloce di 5.000,00 euro e un prelievo ATM di 2.000,00 euro; il blocco della carta avveniva solo alle 16:39.

Esperita senza esito la fase di reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo il rimborso di 7.000,00 euro, delle spese di procedura e di assistenza legale. L’intermediario eccepiva l’autenticazione tramite microchip e PIN, la colpa grave del cliente per aver consegnato carta e PIN, e la regolarità delle comunicazioni sul servizio cassa veloce.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, l’onere della prova grava sul prestatore di servizi di pagamento: deve dimostrare autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione e assenza di inconvenienti tecnici, ma soprattutto la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente. Il deposito dei tabulati informatici, con legenda esplicativa, può assolvere all’onere sulla autenticazione forte ex art. 10-bis d.lgs. n. 11/2010, purché consenta di verificare la corretta applicazione della SCA.

Nel caso concreto i log documentano, per entrambe le operazioni, l’inserimento della carta con lettura del microchip e la digitazione del PIN; per il prelievo da 5.000,00 euro risulta anche l’invio di un OTP. L’autenticazione forte è dunque provata. Resta però da verificare la colpa grave, che l’intermediario può dimostrare con indizi chiari, precisi e concordanti secondo l’insegnamento del Collegio di coordinamento n. 22745/2019.

Il Collegio esclude la colpa grave valorizzando le modalità della truffa, riconducibile al fenomeno della family emergency scam: i truffatori conoscevano i nomi dei familiari, si sono presentati come appartenenti alle forze dell’ordine e come avvocati, hanno ingenerato panico e hanno agito fin dentro l’abitazione, bloccando la linea telefonica fissa. La sottrazione in un luogo privato integra, secondo l’indirizzo unanime dei Collegi, una circostanza idonea ad escludere la colpa grave. Quanto all’età avanzata, se di regola non rileva, assume peso quando la frode è particolarmente insidiosa, come nel caso: la giurisprudenza di merito richiamata qualifica episodi analoghi come truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen.

Autonomo profilo di accoglimento attiene al plafond della cassa veloce. Il contratto prodotto prevede un limite giornaliero ATM di 2.000,00 euro; l’intermediario invoca PMU che elevano il massimale a 5.000,00 euro, ma non prova la loro effettiva ricezione. L’innalzamento dei limiti è variazione contrattuale soggetta all’art. 118 t.u.b. e, in difetto delle forme previste, è inefficace: da ciò deriva già il diritto al rimborso di 5.000,00 euro, cui si aggiungono i 2.000,00 euro per l’esclusa colpa grave.

Il Collegio nega invece il rimborso delle spese di assistenza legale, richiamando il Collegio di coordinamento n. 4580/2025: nel procedimento ABF l’assistenza è facoltativa e il relativo costo è risarcibile solo in presenza di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario, qui assente. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con restituzione di 7.000,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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