Ricorso straordinario per errore di fatto escluso se contrasto giurisprudenziale (Cass. pen. Sez. V n. 8378 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile, in materia di prescrizione del reato, solo quando la mancata declaratoria della causa estintiva sia l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo, determinato da svista o equivoco. Non integra errore di fatto l’omessa dichiarazione della prescrizione che derivi da una valutazione giuridica o da un apprezzamento di fatto, né quando la questione fosse oggetto di contrasto giurisprudenziale al momento della decisione. In tal caso il ricorso è infondato e non consente di superare il giudicato formatosi sulla statuizione di rigetto.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dal GIP del Tribunale di Bari alla pena dell’ammenda per il reato previsto dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110. La Corte di cassazione, con decisione del 3 maggio 2024, aveva rigettato il ricorso proposto avverso quella condanna.

Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto: la Corte non avrebbe dichiarato l’estinzione del reato contravvenzionale, accertato il 10 gennaio 2019, per intervenuta prescrizione maturata alla data del 10 gennaio 2024. La questione arriva così davanti alla Sezione quinta, chiamata a verificare se la mancata declaratoria integri l’errore percettivo deducibile in via straordinaria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 37505 del 14.07.2011, secondo cui il ricorso straordinario è ammissibile solo quando la statuizione sulla prescrizione sia l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da svista o equivoco. Restano fuori le ipotesi in cui il preteso errore derivi da una valutazione giuridica o da un apprezzamento di fatto.

Nel caso concreto la questione era, al tempo della decisione impugnata, oggetto di valutazioni giuridiche difformi nella giurisprudenza di legittimità, tanto da determinarne la rimessione alle Sezioni Unite. Il reato, commesso il 10 gennaio 2019, rientrava ratione temporis tra quelli per i quali era demandata alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto sull’applicabilità della disciplina della legge n. 103 del 2017 ovvero della legge n. 134 del 2021 in tema di prescrizione.

Le Sezioni Unite, con la notizia di decisione n. 19/2024, hanno affermato che per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 trova applicazione la disciplina sulla sospensione della prescrizione dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., nella formulazione antecedente alla novella della legge n. 134 del 2021. Tale regime è stato ritenuto più favorevole rispetto a quello introdotto dalla legge n. 3 del 2019 e rispetto a quello delineato dall’art. 2 legge n. 134 del 2021, che ha abrogato la norma e introdotto gli artt. 161-bis cod. pen. e 344-bis cod. proc. pen.

Su queste basi il ricorso è infondato. Al termine massimo di cinque anni di prescrizione per i reati contravvenzionali va aggiunto, per effetto dell’art. 159, secondo comma, cod. pen. come modificato dalla legge Orlando, l’ulteriore periodo di sospensione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, comunque non superiore a un anno e sei mesi. Poiché la sentenza di primo grado è stata depositata il 27 febbraio 2023 e quella di appello il 15 dicembre 2023, la prescrizione è maturata il 28 ottobre 2024, quindi dopo la decisione impugnata del 3 maggio 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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