Rinuncia al ricorso accettata e inammissibilità con condanna alle spese (Cass. pen. Sez. IV n. 9452 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e corredata dall’atto di transazione e quietanza, determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, essendo la rinuncia atto dispositivo che preclude l’esame nel merito dei motivi.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa, aveva confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per il reato di cui all’art. 589 cod. pen., per avere cagionato, alla guida di un autocarro, la morte del conducente di un ciclomotore nell’effettuare una manovra di svolta.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso, articolando due motivi: il primo per vizio di motivazione in relazione al canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e per travisamento della prova; il secondo per vizio di motivazione sul concorso di più cause nella verificazione dell’evento.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare i motivi, la Sez. IV dà atto che il difensore, nella qualità di procuratore speciale dell’imputato, ha fatto pervenire la rinuncia al ricorso, corredata dalla procura speciale e dall’atto di transazione e quietanza.

La Corte rileva come la rinuncia sia atto dispositivo del diritto di impugnazione, idoneo a determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’esame dei motivi proposti. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Quanto alle conseguenze, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

La Corte non procede all’esame nel merito dei due motivi, poiché la rinuncia, ritualmente depositata e munita di procura speciale, esaurisce l’interesse all’impugnazione. La definizione processuale è quindi di puro rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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