Revoca misura cautelare e ricorso PM privo di trascrizione atti inammissibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 13431 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste solo in presenza di un concorso dialetticamente irrisolto di proposizioni concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili, tale da compromettere l’assetto dell’intero costrutto argomentativo. Il vizio di manifesta illogicità ricorre invece quando il giudice di merito si esprime attraverso una motivazione incoerente, incompiuta o monca, carente di tappe indispensabili del percorso logico-argomentativo. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili per genericità e violazione del principio di autosufficienza i motivi che deducano tali vizi e, pur richiamando atti specificamente indicati, non ne contengano l’integrale trascrizione o allegazione. La valutazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari deve essere sempre dimostrata da elementi sussistenti, non potendosi desumere ontologicamente dalla mera esistenza di una contestazione associativa.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Palermo, adito nell’interesse dell’indagato, aveva annullato l’ordinanza con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione all’ipotesi associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero del tribunale di Palermo, deducendo un unico motivo di impugnazione incentrato sul vizio di motivazione. Secondo l’accusa, la rilevata distanza temporale tra i fatti e l’applicazione della misura sarebbe stata colmata da notazioni di polizia giudiziaria attestanti la perdurante operatività criminale degli indagati e dalla circostanza che uno di essi, a poche ore dalla sostituzione della misura, si sarebbe reso responsabile di detenzione di stupefacenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la nozione di contraddittorietà della motivazione, richiamando i confini tracciati dalla giurisprudenza di legittimità: perché il vizio sussista non è sufficiente il mero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo necessaria una inconciliabilità tale da compromettere la tenuta complessiva dell’iter argomentativo. Quanto alla manifesta illogicità, essa consegue alla violazione dei principi della logica formale o dei canoni di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il tribunale aveva correttamente evidenziato il carattere “chiuso” dell’ipotesi associativa e la mancanza, a fronte dell’ampio intervallo temporale, di dati dimostrativi della persistenza del sodalizio e dell’attuale inserimento dell’indagato nel traffico di sostanze stupefacenti. La censura formulata dal PM si risolveva in una personale valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Quanto alla nota di polizia giudiziaria del 9.4.2024, il Collegio ha giudicato conferente il rilievo del tribunale circa l’inadeguatezza della notizia a suffragare l’attuale operatività del sodalizio, in assenza di coinvolgimento degli indagati nella predetta attività di spaccio. La vicenda del luglio 2022 è stata invece considerata oggetto di un motivo generico, non idoneo a confutare specificamente la valutazione operata dal giudice della cautela.
Infine, la Corte ha rilevato che il ricorso, richiamando atti di polizia giudiziaria e intercettazioni, si poneva in contrasto con il principio di autosufficienza, non contenendo l’integrale trascrizione o allegazione degli atti richiamati. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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