Astensione del difensore dalle udienze: omesso rinvio e nullità assoluta (Cass. pen. Sez. I n. 9595 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze, qualora tempestivamente comunicata nelle forme e nei termini previsti dal codice di autoregolamentazione, costituisce causa di rinvio dell’udienza. Il tribunale non può nominare un sostituto del difensore non comparso ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di legittimo esercizio della libertà sindacale riconosciuta dall’art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati. A nulla rileva la modalità camerale della trattazione, poiché anche le udienze camerali realizzano il contraddittorio nella duplice componente della difesa materiale e tecnica. L’omesso rinvio determina nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, e intermedia negli altri casi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato al Tribunale di sorveglianza di Roma domanda di detenzione domiciliare e istanza di affidamento in prova al servizio sociale, per l’esecuzione di una condanna a due anni, un mese e ventinove giorni di reclusione per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la prima domanda, per l’entità della pena inflitta, e ha respinto la seconda, rilevando che l’istante era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e per morte o lesioni come conseguenza di altro reato, circostanza ritenuta dimostrativa di attuale pericolosità sociale e di inaffidabilità esterna.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata adesione del Tribunale alla propria dichiarazione di astensione dalle udienze, inviata per i giorni 4, 5 e 6 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Gli atti del procedimento — consultabili dal giudice di legittimità quando il ricorso investe questioni di natura procedurale, come nel caso di specie — dimostrano che il difensore di fiducia aveva inviato il 21 ottobre 2024 al tribunale di sorveglianza la dichiarazione di adesione all’astensione indetta per i giorni 4, 5 e 6 novembre 2024, comprensiva del giorno fissato per la trattazione dell’istanza.

L’astensione era legittima: il difensore non era comparso e la volontà di astenersi era stata tempestivamente comunicata al giudice procedente, nel rispetto dell’art. 3 del codice di autoregolamentazione degli avvocati, cioè almeno due giorni prima dell’udienza, mediante PEC regolarmente consegnata alla cancelleria destinataria. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 35683 del 06.06.2018, quanto alla legittimità dell’invio a mezzo PEC, e Sez. I n. 25366 del 04.06.2021, quanto all’onere di verifica della ricezione.

Dal verbale dell’udienza risulta che il difensore era assente e fu sostituito da un difensore di ufficio nominato dal tribunale; nel verbale non si fa menzione della dichiarazione di astensione, che non è stata esaminata né respinta. Poiché l’udienza del 06 novembre 2024 era camerale a partecipazione necessaria del difensore, per l’applicabilità dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., trova applicazione il principio di Sez. I n. 35855 del 07.05.2019.

L’omesso rinvio dell’udienza a seguito dell’assenza del difensore che ha dichiarato di aderire all’astensione proclamata da un’associazione di categoria comporta la nullità dell’udienza stessa, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da ritenersi assoluta e tempestivamente eccepita, secondo il principio di Sez. Un. n. 15232 del 30.10.2014 (dep. 2015).

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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