Restituzione atti al PM e scelta procedimentale non abnorme (Cass. pen. Sez. 3 n. 11801 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento, rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero. L’atto, pure se frutto di un errore del giudice, costituisce espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero rinnovare la notificazione dell’avviso. Lo scorretto esercizio di un potere attribuito al giudice sfocia in un atto illegittimo, ma non abnorme, con la conseguenza che il provvedimento non è impugnabile per cassazione.
Il Fatto
Nel corso del processo a carico di due imputati, il Tribunale di Patti dichiarava la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, per l’effetto, del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Avverso tale ordinanza il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendone l’abnormità. Secondo l’ufficio requirente, l’avviso era stato ritualmente notificato agli imputati ai sensi dell’art. 161, comma 01, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di fiducia. L’ordinanza impugnata, dichiarando erroneamente la nullità, avrebbe quindi realizzato un’indebita regressione del procedimento, con una stasi non altrimenti rimediabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato i principi elaborati dalle Sezioni Unite in materia di abnormità. Tale categoria comprende sia l’atto che, per la singolarità del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale (abnormità strutturale), sia quello che, pur essendo manifestazione di legittimo potere, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (abnormità funzionale).
In ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l’abnormità va interpretata restrittivamente: essa è configurabile solo quando concorrano tre requisiti: un vizio per il quale non siano previste cause di nullità o di inutilizzabilità, la non impugnabilità dell’atto e la sua estraneità alla struttura procedimentale, ovvero la capacità di determinare una stasi non altrimenti superabile.
Con specifico riferimento al caso, il Collegio ha preso le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite Toni, che ha affrontato una vicenda identica. In quella occasione è stato affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Un simile provvedimento non è avulso dal sistema, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione.
La Corte ha valorizzato la distinzione tra il regresso atipico, che comporta abnormità se consegue ad un atto adottato in carenza di potere, e la regressione conseguente a un errato provvedimento del giudice che sia comunque espressione di un potere riconosciutogli. In questo secondo caso si è in presenza di un regresso “consentito”, ancorché i presupposti legittimanti siano stati ritenuti sussistenti in modo erroneo.
Tali principi sono stati ritenuti confermati anche dopo l’introduzione dell’art. 554-bis cod. proc. pen., che disciplina l’udienza di comparizione predibattimentale. La norma non ha inciso sui rapporti tra giudice e pubblico ministero: il giudice non può sanare un’eventuale nullità dell’avviso di conclusione delle indagini, che rimane di competenza del pubblico ministero. L’ordinanza impugnata, pertanto, è illegittima ma non abnorme, non sussistendo alcun impedimento per la rinnovazione della notifica. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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