Inammissibili i ricorsi su responsabilità e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 31451 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, contestando la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., tenda a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito ed esula dai poteri della Corte di cassazione. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi considerati preponderanti. Il motivo che deduce violazione di legge senza indicare gli elementi posti a base delle censure è generico e non supera il filtro dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli, in data 12/11/2024, ha confermato il giudizio di responsabilità per i delitti di ricettazione e riciclaggio, contestati ai sensi degli artt. 628 e 629 cod. pen.

Il primo motivo di entrambi i ricorsi censura la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. Il secondo motivo del ricorso di uno degli imputati lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Il secondo e il terzo motivo del ricorso dell’altro deducono violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati e all’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ambedue i ricorsi è inammissibile perché tende a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, come emerge dalle pagine 2-3 della sentenza impugnata. La valutazione delle fonti probatorie è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, secondo cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto. Il motivo che sollecita tale operazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità.

Il secondo motivo del ricorso che lamenta il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. La motivazione del giudice di merito è congrua: la gravità delle condotte poste in essere preclude la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti. La Corte richiama il principio di Sez. V n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudizio di fatto del merito è insindacabile purché non contraddittorio e idoneo a dare conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso dell’altro imputato sono generici per indeterminatezza. Non indicano gli elementi alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Difetta il requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a fronte di una motivazione logicamente corretta.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *