Opposizione a cartella per sanzioni stradali competenza giudice di pace (Cass. civ. Sez. II n. 709 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia e senza limite di valore, a norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando l’opposizione a cartella di pagamento investa l’esistenza di un valido titolo esecutivo. Il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. è ammissibile quando il conflitto negativo tra giudice adito e giudice ad quem attiene alla competenza per materia; è invece proponibile solo dalle parti se la questione riguarda la competenza per valore o territoriale derogabile. In tale ultimo caso, se la causa è stata tempestivamente riassunta, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile per il secondo.
Il Fatto
Il contribuente conveniva davanti al Giudice di pace di Salerno l’agente della riscossione e due Prefetture, chiedendo accertarsi l’inesistenza dei crediti iscritti in una cartella di pagamento di oltre 19.000 euro, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, oneri di riscossione e diritti di notifica. Deduceva l’omessa notificazione del verbale presupposto e, in subordine, l’estinzione dei crediti per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Il Giudice di pace, ritenuto il valore della domanda eccedente il proprio limite ex art. 7 cod. proc. civ., dichiarava il difetto di competenza e assegnava termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Salerno. Riassunta la causa, l’agente della riscossione eccepiva l’incompetenza funzionale e per materia del Tribunale. Il Tribunale, a sua volta, sollevava d’ufficio il regolamento di competenza, ravvisando la competenza per materia del giudice di pace.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’ammissibilità del regolamento sotto il profilo della tempestività. Richiama il principio per cui, in materia di regolamento d’ufficio, il giudice indicato come competente e davanti al quale la causa è stata riassunta può rilevare la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto (Sez. VI n. 16143 del 30.07.2015). Nel caso di specie il Tribunale si era riservato di decidere alla prima udienza e, a scioglimento della riserva, aveva proposto il regolamento.
Sul secondo profilo, la Corte ribadisce che il regolamento d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. presuppone un conflitto negativo tra giudice adito e giudice ad quem per ragione di materia o di territorio nei casi dell’art. 28 cod. proc. civ. Se invece la questione attiene alla competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile solo dalle parti; in mancanza, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa vincolante per il secondo, e la richiesta d’ufficio è inammissibile (Sez. VI n. 15789 del 10.07.2014). Poiché nella specie la questione riguarda la competenza per materia del giudice di pace, il regolamento è ammissibile.
Nel merito il regolamento è fondato. La Corte dà continuità al principio per cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia per le controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, e prioritariamente per materia, con limite di valore nei casi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, per quelle relative a ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri valgono per l’impugnativa del preavviso di fermo, quale azione di accertamento negativo (Sezioni Unite n. 10261 del 27.04.2018).
Nello stesso senso la Corte richiama il principio per cui le opposizioni a sanzioni per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace ex artt. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, senza limite di valore; né trova applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 cod. proc. civ., poiché la devoluzione al giudice superiore in caso di cumulo oggettivo opera solo in deroga alla competenza per valore e non per materia (Sez. VI n. 25028 del 23.10.2017). L’istanza è pertanto accolta e va dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace, davanti al quale le parti devono riassumere nel termine massimo di legge. Nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 7 c.p.c. – Competenza del giudice di pace
- Art. 10 c.p.c. – Determinazione del valore
- Art. 28 c.p.c. – Foro stabilito per accordo delle parti
- Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza