Clausola rischio cambio nel leasing: no immeritevolezza per sola aleatorietà (Cass. civ. Sez. III n. 711 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di immeritevolezza di cui all’art. 1322, comma secondo, cod. civ. va compiuto avendo riguardo allo scopo concretamente perseguito dalle parti, e non alla convenienza, alla chiarezza o all’aleatorietà del patto. La clausola di un contratto di leasing che indicizzi il canone a un indice finanziario e alle fluttuazioni del cambio con valuta estera non è, per ciò solo, immeritevole di tutela. L’aleatorietà e lo squilibrio delle prestazioni non integrano autonomi indici di immeritevolezza, né è inibito alle parti stipulare contratti aleatori atipici. La nullità della clausola rischio cambio per derivazione presuppone l’indeterminatezza della clausola di indicizzazione al tasso, della quale la prima costituisce applicazione a valle.
Il Fatto
Un utilizzatore stipula con una banca un contratto di leasing immobiliare. Il Tribunale dichiara la nullità parziale delle clausole di indicizzazione e di rischio cambio e condanna la concedente alla restituzione di una somma. La Corte d’appello rigetta l’appello principale della banca e, in accoglimento di quello incidentale dell’utilizzatore, condanna la concedente alla restituzione di un importo maggiore, oltre interessi.
La Corte territoriale conferma la nullità della clausola di indicizzazione per indeterminatezza dell’oggetto — mancata indicazione della base temporale del tasso — e ne fa derivare la nullità della clausola rischio cambio. Aggiunge che quest’ultima è nulla anche per immeritevolezza, perché connotata da profilo aleatorio e speculativo ed estranea alle finalità del leasing. La concedente ricorre per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, relativi alla clausola rischio tasso. La ricorrente deduce l’apparenza della motivazione, ma non riporta i motivi d’appello asseritamente disattesi. La censura fuoriesce dal perimetro tracciato dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza.
La motivazione impugnata non è apparente. La Corte d’appello ha richiamato ampi passi della sentenza di primo grado, facendoli propri, e ha esaminato Cass. Sez. III n. 16907 del 2019, confermando la nullità della clausola per indeterminatezza. La mancata indicazione in contratto della base temporale del tasso non consente di determinare in modo univoco il valore dell’indicizzazione. Né rileva che il dato fosse conoscibile aliunde: il contratto non conteneva alcun richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili.
Sul quarto motivo la Corte richiama le Sezioni Unite n. 5657 del 2023. Il giudizio di meritevolezza non coincide con quello di liceità e non investe il contratto in sé, ma il risultato avuto di mira dalle parti. Un patto è immeritevole solo quando il risultato contrasti con la coscienza civile, l’economia, il buon costume o l’ordine pubblico. Non ogni contratto aleatorio è per ciò solo immeritevole, né è vietato inserire elementi di aleatorietà in un contratto commutativo.
La Corte d’appello ha espresso il giudizio di immeritevolezza in astratto, valorizzando circostanze irrilevanti: aleatorietà, speculatività, distribuzione del rischio squilibrata. Lo squilibrio delle prestazioni non coincide con la convenienza del contratto, e chi ha concluso un cattivo affare non può sciogliersi invocando lo squilibrio, stante l’esistenza dei rimedi della rescissione e della risoluzione per eccessiva onerosità. Il quarto motivo è accolto; il primo è inammissibile, il secondo e il terzo sono rigettati, i restanti assorbiti.
La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione perché riformuli il giudizio di meritevolezza in concreto, avendo riguardo agli scopi pratici perseguiti dai contraenti.
Nota della Redazione
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