Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 3302 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della commissione tributaria regionale che motivi per relationem alla pronuncia di primo grado, mediante la mera adesione ad essa, è nulla per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., restando impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo. Integra parimenti motivazione apparente, e dunque error in procedendo, la decisione che si limiti a recepire il parere del CTU reso in forma oracolare, senza relazione scritta né argomentazioni di supporto, così da non rendere percepibili le ragioni della decisione. Il vizio è rilevante solo se emerge immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la tassazione di una plusvalenza conseguente alla cessione di un terreno edificabile. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva ridotto a 245 mq la porzione di area ritenuta edificabile e soggetta a imposizione, misura inferiore a quella accertata dall’Amministrazione.
La contribuente resiste con controricorso. La questione arriva in Cassazione perché l’Amministrazione contesta la nullità della sentenza regionale per difetto assoluto di motivazione e, nel merito, la disciplina applicata alla determinazione della plusvalenza.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione, con violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost. Il secondo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 67, comma 1, lett. b, del Tuir e dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006.
La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Il Collegio richiama la nozione consolidata di motivazione apparente: il vizio si configura quando la motivazione manchi del tutto, oppure esista materialmente ma con argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. L’anomalia rileva nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa e incomprensibile, con esclusione di ogni rilievo del mero difetto di sufficienza (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014; Cass. n. 6626 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).
La motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Ad essa è omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile e, in entrambi i casi, l’anomalia integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza per cassazione, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016).
Nel processo tributario è poi nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza regionale priva dell’illustrazione delle critiche dell’appellante e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle, quando si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata con mera adesione (Cass. n. 15884 del 2017).
Nel caso di specie la CTR ha disposto la nomina di un CTU ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e, in relazione al parere tecnico, ha determinato in 245 mq l’area edificabile. La laconicità della motivazione non consente di appurare se la decisione sia stata raggiunta attraverso la specifica considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello. Il parere del CTU, come da verbale d’udienza, è stato reso in forma oracolare, senza relazione scritta né argomentazioni di supporto. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 67 TUIR – Redditi diversi