Notifica p.e.c. della sentenza contabile e decorrenza del termine breve di appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 9 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione della sentenza contabile, la notificazione a mezzo p.e.c. è idonea a produrre l’effetto decadenziale quando il notificante dimostri di avere allegato la copia del messaggio di trasmissione, le ricevute di accettazione e consegna, la relata di notifica e la copia conforme della decisione. La mancanza della firma digitale nella relata non incide sulla validità della notificazione, purché la stessa sia inequivocabilmente riferibile alla parte pubblica notificante. È sufficiente la notifica a uno solo dei difensori costituiti, in ragione del carattere unitario della difesa. L’appello notificato oltre il termine di sessanta giorni è inammissibile e la sentenza passa in giudicato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un danno erariale contestato all’ex direttore di un Istituto zooprofilattico, per avere continuato a erogare prestazioni diagnostiche a titolo gratuito in favore di veterinari liberi professionisti operanti in due Regioni, nelle more della determinazione regionale delle tariffe previste dal D.M. 6 novembre 1996. La Procura regionale aveva quantificato il nocumento in un importo inferiore a quello originariamente stimato, in ragione del concorso colposo delle strutture regionali, e aveva citato l’ex direttore per il solo periodo non prescritto.

Dopo un articolato percorso processuale — con una prima assoluzione in sede territoriale, una pronuncia di appello che aveva rinviato al primo giudice, e una sentenza di condanna nel secondo grado regionale — l’ex direttore ha proposto appello avanti la Sezione Terza giurisdizionale centrale. La Procura generale ha eccepito in via pregiudiziale la tardività del gravame, per essere stata la sentenza di primo grado notificata a mezzo p.e.c. ai difensori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio della gradualità delle questioni, ricavabile dall’art. 102, co. 2 c.g.c., in forza del quale le pregiudiziali proposte o rilevabili d’ufficio vanno decise prima del merito. La questione dibattuta attiene alla ritualità della notificazione della sentenza impugnata e alla conseguente decorrenza del termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 178, co. 1 c.g.c.

La Sezione ricorda che la notificazione della sentenza, ai fini dell’impugnazione, deve avvenire secondo le modalità degli artt. 170 e 285 c.p.c., e che la sua funzione è sollecitatoria: essa consente di acquisire la scienza legale del provvedimento, rendendo irrilevante la diversa scienza conseguita aliunde. In via di principio, la notifica a mezzo p.e.c. è idonea a far decorrere il termine breve se il notificante produce la copia del messaggio, le ricevute di consegna e accettazione, la relata sottoscritta digitalmente e la copia conforme della decisione.

Nel caso concreto, il Collegio ritiene che la notificazione sia stata validamente eseguita. La relata, pur priva di firma digitale, è inequivocabilmente riferibile alla Procura regionale, essendo indicato il nome del Procuratore e provenendo la trasmissione dalla casella p.e.c. istituzionale dell’ufficio. Il difetto di firma, osserva la Corte, non limita i diritti difensivi e non è causa di nullità. Parimenti irrilevante è la circostanza che la comunicazione fosse testualmente indirizzata alla parte costituita: essa è pervenuta agli indirizzi p.e.c. dei difensori, ed è sufficiente la notifica a uno solo di essi in virtù del carattere unitario della difesa.

La Corte giudica ammissibile, inoltre, il deposito documentale effettuato dalla Procura generale, trattandosi di ordinaria estrazione dal fascicolo informatico accessibile alle parti e al Collegio, e rigetta la censura di tardività del deposito. Quanto alla notifica esecutiva alla parte personalmente, essa è istituto distinto e non rileva ai fini dell’impugnazione.

Conseguentemente, l’appello è dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine breve, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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