Notifica al procuratore costituito e decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. civ. Sez. III n. 20783 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decorrenza del termine breve di impugnazione non è correlata alla conoscenza effettiva della sentenza, già esistente per il mero fatto della pubblicazione, ma al sollecito rivolto da una parte all’altra mediante il paradigma procedimentale tipico, ossia la notificazione della sentenza al procuratore costituito ai sensi degli artt. 285, 326 e 170 cod. proc. civ. La notificazione eseguita alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve. Nei processi con pluralità di parti, quando ricorre litisconsorzio necessario o processuale, opera la regola dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, sicché la notifica eseguita ad istanza di una sola parte segna l’inizio del termine breve nei confronti della parte destinataria e di tutte le altre; la decadenza esplica i suoi effetti verso tutti i litisconsorti.

Il Fatto

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto contro la sentenza con cui il Tribunale di Urbino aveva dichiarato inefficace l’atto di costituzione di rendita vitalizia mediante alienazione di beni, nei confronti della loro creditrice.

Resiste la società cessionaria del credito, controricorrente. La trattazione è fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti censurano la declaratoria di inammissibilità dell’appello, assumendo che nessuna notifica era stata effettuata personalmente alle parti e che una seconda notifica era stata eseguita all’indirizzo del difensore di due di essi, con conseguente rispetto dei termini.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Dalla sentenza impugnata risulta che la notifica dell’atto di citazione in appello è avvenuta il 18 aprile 2017 e che il termine breve decorreva dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito, avvenuta il 15 marzo 2017. In applicazione dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., il termine per appellare scadeva il 14 aprile 2017.

La Corte di merito ha applicato i principi consolidati in tema di decorrenza del termine breve. Il sollecito all’impugnazione è veicolabile solo mediante la notificazione al procuratore costituito, unico modulo idoneo a garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 6278 del 2019 e n. 12898 del 2011.

Quanto al profilo del litisconsorzio, la Corte ribadisce la regola dell’unitarietà del termine nelle cause inscindibili: la notifica eseguita ad istanza di una sola parte segna l’inizio del termine breve per tutte, con la conseguenza che la decadenza opera verso tutti i litisconsorti, secondo i richiami a Cass. n. 5697 del 2002, n. 11237 del 2003, n. 23662 del 2015 e n. 726 del 2022.

La censura relativa alla seconda notificazione è inammissibile perché riferita a statuizione formulata ad abundantiam, essendosi la Corte di merito già spogliata della potestas iudicandi, e perché non correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, come confermano i precedenti richiamati (Cass. n. 18403 del 2023, n. 18641 del 2017, n. 2108 del 2012, n. 22753 del 2011, n. 359 del 2005, Sezioni Unite nn. 16598 e 22226 del 2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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