Quasi flagranza e inseguimento virtuale tramite Gps nel furto d’auto (Cass. pen. Sez. V n. 10414 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa dell’indiziato con cose o tracce previsto dall’art. 382, primo comma, cod. proc. pen. non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale. Esso si correla alla percezione degli elementi idonei a far ritenere con altissima probabilità la responsabilità dell’indiziato, nei limiti temporali della commissione del reato immediatamente prima. L’inseguimento immediato, compiuto da un privato o dalla polizia giudiziaria, assume valore determinante per la verifica dello stato di quasi flagranza, poiché assicura il collegamento tra il reato e il suo autore, purché non si perda il contatto tra i due. Ricorre la quasi flagranza quando l’individuazione del responsabile avvenga poco dopo il furto mediante un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene sottratto, configurandosi un inseguimento virtuale non integrante atto di indagine.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce non convalidava l’arresto di un indagato per il furto di un’autovettura, ritenendo che l’uomo non fosse stato sorpreso nell’atto di commettere il delitto, né inseguito da terzi, né colto con cose o tracce del reato. Il giudice escludeva gli estremi della quasi flagranza.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 624-bis cod. pen. e 382 e 391 cod. proc. pen.. Il ricorrente evidenziava che l’autovettura, subito dopo la sottrazione, si era fermata per un sinistro segnalato dalla compagnia assicurativa al proprietario, il quale, previo inseguimento virtuale, aveva rinvenuto l’autore con le chiavi del mezzo e lo aveva trattenuto fino all’arrivo dei Carabinieri.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa dell’interesse del Pubblico Ministero ad impugnare i provvedimenti di convalida dell’arresto, conformemente al consolidato orientamento di legittimità. Accertata l’ammissibilità dell’impugnazione, i giudici passano al merito del ricorso, che reputano fondato.
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato è stato emesso senza tenere conto degli arresti più recenti delle Sezioni Unite in tema di flagranza. Richiamando Cass. S.U. n. 31936 del 24 novembre 2015, la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, Cost., l’arresto trova giustificazione nella constatazione della condotta del reo nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero nella diretta percezione di condotte e situazioni personali immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza. La convalida è esclusa quando l’arresto sia avvenuto dopo alcune ore, sulla sola base delle dichiarazioni della vittima e delle persone informate, per la netta cesura tra consumazione del reato e intervento della polizia giudiziaria.
La Corte precisa poi che la sorpresa non esige la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria né modalità non casuali, richiedendo invece l’esistenza di una stretta contiguità tra la commissione del fatto e la successiva sorpresa dell’autore con le cose o le tracce del reato. Il susseguirsi senza soluzione di continuità tra condotta criminosa e intervento degli operanti costituisce il criterio dirimente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Nel caso concreto, il Tribunale compie una erronea ricostruzione dell’accaduto. Dal verbale di arresto emerge che non si è mai perso il contatto tra l’autore del fatto, datosi alla fuga a bordo del mezzo sottratto, e chi lo ha inseguito tramite le informazioni del segnale Gps fornite dalla compagnia assicuratrice. L’indagato, notato fermo per un sinistro, veniva trattenuto dalla persona offesa, cui restituiva le chiavi, nell’attesa dell’arrivo della polizia giudiziaria immediatamente chiamata.
L’arresto è dunque avvenuto sulla base della visione dell’autovettura e dell’autore del furto da parte delle forze dell’ordine, ricorrendo la quasi flagranza conseguente all’inseguimento operato direttamente dalla persona offesa. La polizia giudiziaria, inoltre, ha direttamente osservato l’attività di inseguimento del privato, sia pur nella fase finale, e ha constatato le tracce del reato, procedendo all’arresto conformemente alla seconda parte del primo comma dell’art. 382 cod. proc. pen. La Corte richiama infine Cass. Sez. V n. 6421 del 19 dicembre 2023, che ha ravvisato la quasi flagranza nell’individuazione del responsabile poco dopo il furto mediante dispositivo di geolocalizzazione, in quanto l’arresto segue un inseguimento virtuale non integrante atto di indagine.
Il provvedimento impugnato è pertanto annullato senza rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, finalizzata alla sola verifica della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 382 c.p.p. – Stato di flagranza