Sospensione dei termini cautelari per complessità del dibattimento (Cass. pen. Sez. III n. 10434 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, disposta ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., presuppone un giudizio di particolare complessità del dibattimento di carattere prognostico, formulato in ragione dell’attività processuale ancora da compiere e non di quella già espletata. Tale valutazione costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato, e può fondarsi su elementi oggettivi apprezzabili anche prima dell’ammissione dei mezzi di prova. Rientrano tra le ragioni estrinseche del giudizio di complessità anche le criticità organizzative dell’ufficio giudicante e il carico di lavoro dei magistrati che lo compongono.
Il Fatto
Il Tribunale di Palmi, con ordinanza del 18.09.2024, aveva disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 15.10.2024, aveva rigettato l’appello del ricorrente avverso quel provvedimento.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione della norma citata e il vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la sospensione sulla base di evenienze ipotetiche, come la possibile richiesta di rinvio per legittimo impedimento di un difensore o i numerosi testi da sentire, non ancora ammessi. La motivazione sarebbe inoltre contraddittoria, perché avrebbe affermato la necessità di molte udienze pur riconoscendo la natura prevalentemente documentale delle prove, e avrebbe introdotto un elemento estraneo alla particolare complessità del giudizio, cioè il carico di lavoro dell’ufficio e la carenza di organico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza con un argomento ampio, fondato su elementi concreti e non congetturali, aderente ai costanti indirizzi giurisprudenziali in materia.
La particolare complessità del dibattimento è stata ravvisata alla luce del numero degli imputati a giudizio, dell’elevato numero di contestazioni, delle molteplici e articolate vicende di imputazione con correlata necessità di valutare i collegamenti tra gli imputati, della mole del materiale intercettivo acquisito e dell’impossibilità di fissare udienze quotidiane, anche per i numerosi processi pendenti presso lo stesso Tribunale in esito a indagini della locale Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di estrinsecazioni oggettive della complessità del dibattimento, valutate con accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha respinto la doglianza sulla natura ipotetica della motivazione. Non rileva che la valutazione dei testi sia avvenuta prima della loro ammissione: il Tribunale del riesame ha motivato su obiettivi elementi valutabili anche prima dell’ammissione istruttoria, quali il numero e la complessità dei capi di imputazione, gli ampi collegamenti tra le contestazioni, il numero degli imputati e dei testimoni richiesti e da escutere, la mole delle intercettazioni. Ha richiamato il giudizio prognostico previsto dall’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., da formulare in ragione dell’attività da compiere e non di quella esaurita, con accertamento fattuale insindacabile se adeguatamente motivato (richiamate Sez. 6, n. 28663 del 23.06.2015, Sez. 4, n. 20784 del 19.04.2024, Sez. 1, n. 16848 del 20.03.2024, Sez. 5, n. 14439 del 09.02.2024).
Quanto alle criticità organizzative dell’ufficio, la Corte ha ribadito che il provvedimento di sospensione ben può considerare le esigenze connesse ai carichi di lavoro dell’organo giudicante e dei magistrati che lo compongono, valutando quali ragioni estrinseche al processo anche l’impiego di questi ultimi in altri complessi dibattimenti o in altre attività giudiziarie (richiamate Sez. 2, n. 27022 del 06.04.2011, Sez. 6, n. 24468 del 20.04.2021, Sez. 1, n. 56702 del 05.06.2018).
L’ordinanza impugnata è dunque immune da vizi, avendo affrontato con ampiezza tutte le doglianze difensive e superandole. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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