Concordato in appello e pene sostitutive: il giudice non può applicarle d’ufficio (Cass. pen. Sez. IV n. 13171 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concordato sulla pena in appello, con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti, non essendo configurabile alcun obbligo di pronunciarsi né di motivare sull’insussistenza dei presupposti. Il principio, valido anche per il patteggiamento stante la comune base negoziale, impone che la sentenza recepisca il contenuto dell’accordo senza disattenderlo. È invece illegittima la confisca del denaro in sequestro di cui il giudice di primo grado aveva disposto la restituzione all’avente diritto, non impugnata sul punto: ricorrendo i presupposti dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza va annullata senza rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Genova, non applicava la recidiva contestata e rideterminava la pena per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Con successiva ordinanza disponeva l’integrazione del dispositivo, applicando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, salvo un documento di identità.

Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione con due censure: la mancata attivazione della sostituzione della pena detentiva, pur richiesta nell’atto di appello, e la confisca del denaro adottata in contrasto con la restituzione già disposta dal primo giudice. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricorda che, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti, richiamando il proprio orientamento (Sez. IV n. 43980 del 26.10.2023).

Il principio trova fondamento nella natura negoziale dell’istituto. La Corte richiama Sez. V n. 15079 del 18.3.2011, secondo cui oggetto dell’accordo può essere anche la pena sostituita e la sentenza che recepisce l’accordo non può disattenderne il contenuto nel quale non sia fatta menzione della sostituzione. La medesima logica vale per il concordato in appello, stante la comune base negoziale dei due istituti.

Nel caso concreto le parti non avevano inserito tale previsione nell’accordo e vi era stata rinuncia ai restanti motivi. Non sussiste pertanto alcun obbligo del giudice di appello di pronunciarsi specificamente né di motivare sull’insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con le pene di cui all’art. 20-bis cod. pen.

Il secondo motivo è invece fondato. La confisca è stata erroneamente applicata anche con riferimento alla somma di denaro di cui il giudice di primo grado aveva disposto la restituzione all’avente diritto. Il provvedimento di correzione è stato inoltre assunto al di fuori del contraddittorio in camera di consiglio, prospettando un quadro confuso nell’individuazione dei beni.

La Corte dispone l’annullamento senza rinvio, ricorrendo i requisiti dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come definiti dalle Sezioni Unite n. 3464 del 30.11.2017: il rinvio è superfluo quando la Corte può decidere sulla base degli elementi accertati, senza ulteriori accertamenti. La restituzione del denaro era già stata disposta dal primo giudice e sul punto non vi era stata impugnazione: si annulla quindi senza rinvio nella parte relativa alla confisca, con restituzione all’avente diritto, e si dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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