Interpretazione della scrittura privata e giudicato esterno: motivi incentrati sulla simulazione inammissibili (Cass. civ. Sez. II n. 6468 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che interpreta una scrittura privata facendo applicazione dei canoni di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. non pone in essere un accertamento di simulazione né di negozio dissimulato. Il ricorrente per cassazione che imputi alla sentenza impugnata di avere individuato un contratto dissimulato muove da una propria lettura di singole espressioni usate dal giudice e non attinge la ratio decidendi, incentrata sull’interpretazione della volontà delle parti. La censura è pertanto inammissibile. L’accertamento della volontà contrattuale è indagine di fatto riservata al giudice di merito e può essere contestato in sede di legittimità solo con specifica indicazione delle norme violate e delle ragioni del loro mancato rispetto.
Il Fatto
Il ricorrente conviene davanti al tribunale la madre e la sorella, chiedendo la divisione delle risorse finanziarie comprese nell’asse ereditario del padre. Le convenute oppongono che, per gli aspetti relativi alle risorse finanziarie, la successione era stata definita con una scrittura privata sottoscritta dalle parti, restando riservate ad altra sede le questioni immobiliari.
Il Tribunale rigetta la domanda. La Corte di Appello di Roma conferma, ritenendo che con quella scrittura le parti avessero inteso definire ogni rapporto inerente agli aspetti successori relativi ai beni mobili-finanziari. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla affermazione della Corte di Appello circa la volontà “sottesa” alla scrittura.
La Motivazione della Corte
Preliminare è l’esame della questione di giudicato esterno sollevata dal ricorrente in memoria, con riferimento a una precedente ordinanza della stessa Corte. L’eccezione è infondata sotto il profilo soggettivo, perché le parti di quel giudizio non coincidono con quelle del presente, e sotto il profilo oggettivo, perché la controversia allora decisa non era centrata sulla portata della scrittura riguardo a ogni rapporto successorio sui beni mobili-finanziari. Non sussistono quindi i presupposti per applicare l’art. 2909 cod. civ.
Nel merito, i tre motivi sono inammissibili perché non attingono la ratio decidendi. La Corte di Appello si è limitata a interpretare la scrittura in base al criterio letterale, al comportamento delle parti e al criterio sistematico, richiamando espressamente l’attività ermeneutica e la ricerca della reale volontà delle parti.
In nessuna parte della sentenza si fa riferimento alla simulazione o a contratti dissimulati. Il ricorrente valorizza una singola parola usata dal giudice di merito per costruire censure che muovono da un presupposto estraneo al decisum.
La Corte ribadisce che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico è indagine di fatto affidata al giudice di merito. Una censura sul punto avrebbe dovuto indicare specificamente le norme asseritamente violate e precisare il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato o le avrebbe applicate in modo illogico o insufficiente.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.