Indennità ex art. 8 l. 604/1966 parificata a condanna generica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6991 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di licenziamento illegittimo soggetto a tutela obbligatoria, la sentenza che condanna il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 8 della legge n. 604/1966 è parificata a una condanna generica allorché non indichi un importo determinato o determinabile mediante semplice calcolo aritmetico. La mancata produzione dell’ultima busta paga non integra un elemento costitutivo della domanda, poiché la norma non subordina l’applicazione della tutela obbligatoria all’accertamento, nel medesimo giudizio, dell’esatto ammontare della retribuzione globale di fatto. Solo quando il credito sia liquidabile con un mero calcolo aritmetico su elementi certi e positivi contenuti nel titolo la pronuncia può ritenersi liquidativa; altrimenti occorre un separato giudizio sul quantum. La determinazione dell’indennità tra minimo e massimo spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice, condannando la datrice a riassumerla entro tre giorni o, in mancanza, a corrispondere un’indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte territoriale ha qualificato la domanda come condanna generica, escludendo che la prova dell’ammontare della retribuzione costituisse elemento costitutivo della pretesa e negando la configurabilità del dedotto abusivo frazionamento del credito. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti dalla lavoratrice con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi censurano l’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 604/1966 e la qualificazione della domanda come generica. La Corte li dichiara infondati, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la condanna al risarcimento in caso di licenziamento senza busta paga è parificata alla condanna generica: ciò vale per l’art. 18 della legge n. 300/1970 e a maggior ragione per la norma invocata, che prevede la condanna in forma alternativa tra riassunzione e risarcimento.

Il collegio richiama le pronunce nn. 8576/2004, 24242/2010 e 33807/2021, evidenziando che la sentenza è parificata a una condanna generica quando non è indicativa di un importo determinato o determinabile con semplice calcolo aritmetico, con conseguente necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum in caso di successiva controversia.

La Corte precisa che per integrare il requisito della liquidità richiamato dall’art. 474 cod. proc. civ. è sufficiente che il credito sia determinabile con mero calcolo aritmetico su elementi certi e positivi contenuti nel titolo, identificabili nei dati assunti dal giudice come oggettivamente determinati perché presupposti dalle parti e non controversi. Se invece tali elementi non sono evincibili nemmeno per implicito, occorre un separato giudizio sul quantum.

Il terzo motivo, che deduce difetto di interesse ad agire per il solo an e violazione del principio di infrazionabilità del credito, è dichiarato infondato: tale principio attiene alla diversa questione dell’azionabilità di più crediti. Il quarto motivo, relativo alla quantificazione dell’indennizzo, è inammissibile, poiché l’entità del risarcimento attiene al merito ed è incensurabile se congruamente motivata. Nel caso concreto i giudici di merito hanno valutato la carenza della contestazione disciplinare sotto il profilo della precisione, specificità e determinatezza, unitamente alle dimensioni dell’impresa.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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