Notifica ex art. 140 c.p.c. e doppia conforme: rivalutazione preclusa in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 14452 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il ricorrente che censuri la lettura della relata di notifica compiuta dal giudice di merito non denuncia un errore di diritto, ma sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nel giudizio di legittimità. La contestazione del travisamento del contenuto oggettivo della prova è ammissibile solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che ne individuano il rimedio nella revocazione per errore di fatto ovvero, se il fatto probatorio è controverso, nella cassazione per motivi di cui all’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c. La doppia conforme di merito esclude la rivalutazione, se il ricorrente non allega che le due decisioni riposino su differenti ragioni inerenti ai fatti. La notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa o, se questa non intervenga, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento per imposta di registro, emessa a seguito di una sentenza di divisione ereditaria. La CTP di Salerno rigettava il ricorso; la CTR Campania confermava, ritenendo ritualmente notificato a tutti gli eredi l’avviso di liquidazione prodromico, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Il thema decidendum riguardava la validità della notifica dell’avviso e la conseguente osservanza del termine di decadenza per la richiesta di pagamento del tributo.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono la notifica dell’avviso di liquidazione. Il ricorrente sosteneva che dalla relata non emergessero l’atto oggetto della notifica né la persona destinata a riceverlo e che l’Ufficio non avesse prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
La Corte ricostruisce anzitutto il regime dell’art. 140 c.p.c., che si discosta da quello dell’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982. All’esito della Corte cost. n. 3 del 2010, la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, idonea a realizzare la conoscibilità del deposito; il decorso di dieci giorni dalla spedizione rileva solo se la raccomandata non sia stata ricevuta. Nel caso di specie, non risultando il ritiro, il momento perfezionativo coincide con il decorso del termine dalla spedizione.
Il Collegio richiama quindi la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti, mentre, se il fatto probatorio è stato controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.
Sul punto la CTR aveva inequivocamente affermato la ritualità della notifica, con allegazione in atti della copia dell’avviso di ricevimento. Il ricorrente, contestando la lettura della relata, sollecita in realtà una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, tanto più in presenza di una doppia conforme non censurata per difformità di ragioni. La Corte aggiunge che l’indirizzo di spedizione coincide con il domicilio del destinatario e che il numero dell’atto riportato nella relata corrisponde a quello indicato nell’intestazione dell’avviso, dovendo la relata indicare solo il numero dell’atto impositivo.
Assorbito nel rigetto dei primi due motivi il terzo, relativo al termine di decadenza triennale dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986, la Corte dichiara inammissibile il quarto, per violazione del principio di specificità: il ricorrente ha omesso di trascrivere la cartella e la sentenza di primo grado, impedendo il controllo sulla motivazione degli interessi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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