Vendita abbinata con prezzo unico è ingannevole ma non aggressiva (Cons. Stato n. 6364 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La vendita congiunta di un prodotto principale e di un bene accessorio, con esposizione di un unico prezzo riferibile all’insieme e senza chiara informazione sui prezzi dei singoli beni, integra una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 206/2005 ed è contraria alla diligenza professionale. Non integra, invece, la pratica commerciale aggressiva di cui all’art. 24 del Codice del consumo quando l’impossibilità di acquistare il prodotto principale singolarmente non risulti provata. La mera evenienza che il consumatore scopra il costo dell’accessorio solo al momento del pagamento non realizza l’indebito condizionamento, poiché l’offerta al pubblico è proposta ex art. 1336 cod. civ. e l’accettazione può essere ritirata prima del pagamento. Il diniego degli impegni ex art. 27, comma 7, del Codice del consumo è sindacabile solo ab estrinseco, per illogicità evidente.

Il Fatto

Con deliberazione del 18 ottobre 2022 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato irrogava a una società della grande distribuzione elettronica una sanzione amministrativa di 3.600.000,00 euro, per una pratica commerciale scorretta consistente nel promuovere prodotti a prezzo scontato e nel venderli poi in abbinamento a beni accessori, con un costo aggiuntivo rispetto al prezzo pubblicizzato. L’istruttoria si fondava su segnalazioni di consumatori, su un accertamento della Guardia di Finanza e su controlli ispettivi, che avevano evidenziato confezioni abbinate, software preinstallati e accessori incorporati, oltre a istruzioni interne sul raggiungimento di obiettivi di vendita abbinata.

La società impugnava il provvedimento e il diniego degli impegni davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione: la decisione impugnata, pur ampia nella ricognizione dei principi generali, non è costruita su frasi astratte e non integra quindi una motivazione meramente apparente.

Nel merito, i giudizi di ingannevolezza e aggressività vengono separati. La condotta descritta nel provvedimento è senza dubbio ingannevole: lo sconto enfatizzato sul prodotto principale, unito alla prospettiva di un bene accessorio apparentemente gratuito, crea un effetto aggancio e induce il consumatore a una scelta che altrimenti non avrebbe compiuto, rendendosi egli conto del costo aggiuntivo solo alla cassa.

Non è invece dimostrata l’aggressività. L’indebito condizionamento presuppone pressioni che facciano sentire il consumatore obbligato; ma il consumatore medio, accortosi del prezzo aggiuntivo già alla cassa, era ancora in grado di decidere se procedere o recedere. L’offerta al pubblico costituisce proposta ex art. 1336 cod. civ., la cui accettazione non produce effetti finché non giunge a conoscenza del venditore, cioè al momento del pagamento. L’argomento dell’Autorità non è quindi persuasivo. Il richiamo alla Sez. VI n. 9376 del 2023, operato dal TAR, è poco pertinente, vertendo quella pronuncia su condotte attive e invasive del professionista in un contesto informativo diverso.

Quanto alla prova, le oltre 700 segnalazioni, pur esigue rispetto alle vendite complessive, sono numericamente elevate e coerenti, e dimostrano come gli episodi si siano verificati nonostante le istruzioni impartite. Non risulta invece provato il rifiuto di vendere il prodotto principale singolarmente, evocato solo in due segnalazioni e in una rilevazione su piattaforma di recensioni ritenuta non attendibile. Il difetto di diligenza professionale emerge dalla lacuna nel sistema di monitoraggio sull’attuazione delle linee guida.

Non è illegittimo il diniego degli impegni, valutabile solo ab estrinseco: la motivazione dell’Autorità non presenta vizi logici evidenti. La sanzione, tuttavia, va ridotta perché presupponeva l’aggressività non dimostrata: la pratica va riqualificata come ingannevole e la somma rideterminata in 3.000.000,00 euro, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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