Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 869 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione soccombente è tenuta a dare esecuzione al titolo nel termine assegnato dal giudice amministrativo. L’inerzia reiterata e seriale del Ministero nel dare esecuzione ai giudicati civili dei docenti giustifica la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore di una somma a titolo di compenso individuale accessorio. La sentenza è stata pubblicata, notificata al Ministero presso il domicilio reale e non impugnata, divenendo definitiva.

Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato per capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti del rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione e ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato.

Ricorrendo dunque i presupposti, anche di rito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. Il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Tribunale ha poi rilevato che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione ai giudicati civili per cause di lavoro dei docenti non è un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso dai caratteri di serialità, con plurime condanne rimaste inottemperate e sulle quali maturano interessi legali, oltre a eventuali penalità di mora e spese. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e ridotte per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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