Ottemperanza al giudicato civile del giudice del lavoro e poteri del commissario (TAR Piemonte n. 307 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integrano i presupposti del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’esistenza di un titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato, la sua notificazione al domicilio reale dell’Amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Il commissario ad acta nominato in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, qualora sia dipendente pubblico, non ha diritto a un compenso autonomo, restando lo stesso assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. L’accertata inerzia seriale dell’Amministrazione scolastica nell’esecuzione dei giudicati civili giustifica la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro.
La parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi legali, con esclusione delle spese già riconosciute ai procuratori antistatari, non richieste nelle conclusioni, oltre alla nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato con posta elettronica certificata al domicilio reale dell’Amministrazione soccombente. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risulta contestata l’omissione dell’esecuzione.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine. Il compenso del commissario, in quanto dipendente pubblico, è assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite sono poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva, secondo i parametri del D.M. 55/2014.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale caratterizzato da plurime condanne inottemperate, sulle quali maturano interessi e spese. Ha pertanto disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.