Termine di decadenza dell’autotutela sulla SCIA non si sospende durante il giudizio (TAR Veneto n. 508 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 19, comma 4, per la rimozione in autotutela degli effetti della SCIA, ha natura sostanziale e decadenziale, è fisso e predeterminato quanto a durata e decorrenza e non è soggetto a interruzione né a sospensione. La proposizione del giudizio di annullamento avverso il primo provvedimento di ritiro non sospende il decorso del termine, non trovando applicazione l’art. 2945 cod. civ., che riguarda la sola prescrizione. L’annullamento giurisdizionale del primo atto di autotutela, privo di efficacia conservativa, non rimette l’amministrazione nei termini: decorso inutilmente il termine, il potere è estinto e il nuovo provvedimento di rimozione è illegittimo per tardività.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria, nel centro storico di Venezia, di un complesso alberghiero formato da un corpo centrale e da ali laterali incorporate. Per omogeneizzare l’attività ricettiva presentava nel 2017 una SCIA per opere di manutenzione straordinaria finalizzate all’estensione dell’utilizzo alberghiero su un’unità attigua, ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001. Decorso il termine di consolidamento, le opere venivano eseguite.

Nel 2018 il Comune rimuoveva in autotutela gli effetti della segnalazione. Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1842/2024, annullava quel provvedimento per difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, non impugnato e passato in giudicato. Nel 2025 il Comune riavviava il procedimento e, con provvedimento del 22 aprile 2025, rimuoveva nuovamente gli effetti della SCIA sulla base di una motivazione rafforzata. La società impugnava l’atto cumulando l’azione di ottemperanza e quella di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la dedotta nullità per violazione o elusione del giudicato. Il nuovo provvedimento può ritenersi adottato in spregio al giudicato solo quando dalla sentenza derivi un obbligo puntuale e vincolato, integralmente desumibile dalla pronuncia. Nella specie il giudicato ha natura conformativa limitata: impone un riesame effettivo e una motivazione rafforzata, ma non preclude in astratto la riedizione del potere. L’atto impugnato è formalmente distinto, preceduto da nuova istruttoria e da motivazione ampliata. Il ricorso in ottemperanza è pertanto respinto.

Passando all’annullamento, il Collegio affronta la questione centrale: se il termine di decadenza dell’art. 21-nonies sia suscettibile di interruzione o sospensione per effetto del giudizio instaurato avverso il primo provvedimento di ritiro. La risposta è negativa. Il termine, dopo la riforma del 2015, è fisso e predeterminato quanto a durata e decorrenza, decorrendo dall’adozione dell’atto di primo grado o dalla presentazione della SCIA, e non dalla scoperta dell’illegittimità.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia n. 1381/2021 e n. 1971/2020; Cons. Stato n. 1922/2020) e la ricostruzione della Corte cost. n. 88 del 2025 e n. 45 del 2019: l’autotutela è potere di secondo grado, distinto e non mera prosecuzione di quello originario, con limiti funzionali e cronologici propri. L’art. 2964 cod. civ. esclude che ai termini di decadenza si applichino le norme su interruzione e sospensione della prescrizione; l’art. 2945 cod. civ. opera solo per la prescrizione.

Ne segue che il processo non può “congelare” il termine, né la sua durata può sanare vizi già presenti. Ammettere il contrario reintrodurrebbe di fatto l’inesauribilità del potere di autotutela e renderebbe la SCIA un titolo instabile. La decadenza è impedita solo da un valido esercizio del potere: poiché la sentenza del 2024 ha annullato con effetto retroattivo il primo provvedimento, il potere non è mai stato validamente esercitato. Il secondo intervento è giunto a quasi otto anni dalla segnalazione: l’azione di annullamento è accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi, e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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