Litisconsorzio necessario nel giudizio revocatorio e integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. III n. 21126 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. sussiste litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore alienante e il terzo acquirente del bene, perché l’accoglimento della domanda revocatoria produce effetti immediati e diretti nei confronti di entrambe le parti dell’atto dispositivo. La controversia deve pertanto essere instaurata, o proseguita in sede di impugnazione, nei confronti di tutte le parti necessarie, a pena di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. Il giudice del gravame deve rilevare d’ufficio il vizio del contraddittorio derivante dalla mancata notifica dell’appello a una parte necessaria, emettendo i consequenziali provvedimenti processuali.

Il Fatto

Un condominio agiva in revocatoria ordinaria nei confronti di un condomino e della di lui madre, chiedendo dichiararsi inefficace, nei propri confronti, la compravendita con cui il primo aveva trasferito alla seconda alcune unità immobiliari. Il credito azionato, di importo pari a euro 18.549,04, era fondato su un decreto ingiuntivo non opposto.

Il Tribunale, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., accoglieva la domanda, dichiarava inammissibile l’eccezione di compensazione e nega­va effetti liberatori all’appostazione del debito in capo alla nuova proprietaria. La Corte d’Appello di Trieste rigettava il gravame del condomino, confermando integralmente la decisione. Quest’ultimo proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 331 e 102 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2901 cod. civ., lamentando la nullità della sentenza d’appello per difetto di integrità del contraddittorio. L’impugnazione era stata notificata al solo creditore e non anche al terzo acquirente del bene, pur indicato tra i destinatari dell’appello.

La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio revocatorio, il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente deriva dagli effetti diretti della pronuncia: da un lato, il creditore può assoggettare il bene all’azione esecutiva, con possibilità per il terzo di surrogarsi nei suoi diritti verso l’alienante ai sensi dell’art. 2902, comma 2, cod. civ.; dall’altro, si accerta la sussistenza del credito e la scientia fraudis del debitore, quali presupposti dell’azione.

Ne deriva che la controversia deve essere proseguita nei confronti di tutte le parti necessarie, ove occorrendo mediante l’integrazione del contraddittorio ex art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale integrazione produce effetti non solo sul piano processuale, sanando la nullità originaria dell’atto introduttivo, ma anche sul piano sostanziale, determinando l’interruzione della prescrizione e l’impedimento di decadenze verso i soggetti pretermessi.

Nel caso concreto emerge dagli atti che l’appellante aveva proposto impugnazione sia verso il condominio sia verso la terza acquirente, ma la notifica non era stata effettuata nei confronti di quest’ultima. L’omissione integra un vizio del contraddittorio che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare d’ufficio, adottando i consequenziali provvedimenti.

Accolto nei termini indicati il primo motivo, assorbito il secondo, la Corte ha cassato in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame facendo applicazione del principio disatteso, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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