Assunzioni senza concorso in società partecipate: contratto nullo (Cass. civ. Sez. V n. 21718 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali il reclutamento del personale deve avvenire mediante le procedure concorsuali o selettive imposte dall’art. 18 d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. La loro omissione incide sul momento genetico del contratto e ne determina la nullità ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., non essendo sufficiente a fondare una mera responsabilità del contraente inadempiente. L’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 non ha portata innovativa, ma ha reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. La regola della concorsualità impedisce inoltre la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità.
Il Fatto
Due lavoratrici erano state assunte a chiamata diretta, con lettere del 6.5.2009 e dell’1.7.2009, da una società poi confluita in una società a partecipazione pubblica esercente il trasporto pubblico locale, senza previo esperimento di procedura di selezione né verifica dei titoli. Le lavoratrici hanno chiesto l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate o, in subordine, al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande; la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, rilevando che l’assunzione era avvenuta in violazione dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 e che tale violazione determinava la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., con esclusione della portata innovativa dell’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi sono trattati unitariamente per connessione logico-giuridica e disattesi sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di reclutamento del personale dopo l’entrata in vigore dell’art. 18 d.l. n. 112/2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009 di conversione del d.l. n. 78/2009.
La Corte ribadisce che il reclutamento deve avvenire secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive. La violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, determina la nullità del contratto. Il Collegio richiama, tra le altre, Cass. n. 4358/2018, Cass. n. 21378/2018, Cass. n. 19925/2019, Cass. n. 35421/2022, Cass. n. 14751/2024 e Sez. U. n. 5542/2023, e riproduce la motivazione di Cass. n. 4358/2018 anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Il percorso argomentativo valorizza la giurisprudenza costituzionale che distingue la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale, sottolineando come la sola mutazione della veste giuridica dell’ente non giustifichi l’eliminazione dei vincoli pubblicistici, in attuazione dell’art. 97 Cost. Richiamate le Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione (Cass. S.U. n. 24591/2016, Cass. S.U. n. 7759/2017), il Collegio osserva che la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica del soggetto, salve specifiche deroghe normative giustificate dalla natura del socio e dagli interessi collettivi perseguiti.
Quanto alle conseguenze della violazione, il Collegio ritiene che l’omesso esperimento delle procedure concorsuali o selettive determini la nullità ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e non può ridursi a fonte di responsabilità. Viene richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 26724/2007), secondo cui rientrano tra le norme che incidono sulla validità del contratto anche quelle che, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, con conseguente nullità dell’atto.
È esclusa la portata innovativa dell’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: la norma ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali, assumendo anche una valenza chiarificatrice della disciplina previgente. Infine, la Corte afferma che, una volta riconosciuta la nullità per difetto delle procedure, non può operare la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine, poiché diversamente si eluderebbe il divieto posto dalla norma imperativa. Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali e applicazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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