Le indennità collegate alle mansioni spettano anche durante le ferie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14911 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla retribuzione durante il periodo di ferie annuali comprende ogni importo pecuniario che sia collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La contrattazione collettiva non può escludere una indennità dalla retribuzione feriale se tale esclusione, valutata alla luce del primato del diritto dell’Unione europea, è idonea a dissuadere il lavoratore dal godimento effettivo del riposo. L’eventuale decurtazione retributiva nel periodo feriale può, infatti, indurre il lavoratore a differire il momento di fruizione delle ferie, condizionandone la scelta anche in un sistema, come quello italiano, che sancisce il carattere irrinunciabile del diritto. La valutazione dell’incidenza delle voci retributive sulla decisione di fruire delle ferie costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 625/2023, ha respinto l’appello proposto da una azienda ospedaliera avverso la decisione del Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda di due lavoratori, riconoscendo loro il diritto a percepire, per ogni giorno di ferie goduto, l’indennità di turno stabilita dalla contrattazione collettiva, oltre ad altre indennità specifiche. Il giudice di secondo grado ha limitato il diritto alle differenze retributive relative al quinquennio anteriore alla domanda, senza applicare la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto. L’azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha respinto l’assunto secondo cui la valutazione del collegamento tra la voce retributiva e le mansioni svolte spetterebbe in via esclusiva e insindacabile alla contrattazione collettiva. Il primato del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, impone di disapplicare le norme pattizie che si pongano in contrasto con esso. Non basta, quindi, che il contratto collettivo escluda una indennità dalla retribuzione feriale, ma è necessario verificare se tale esclusione sia conforme al diritto eurounitario.
La Corte ha poi escluso il carattere apodittico della motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, aveva correttamente calcolato l’incidenza delle indennità sulla retribuzione complessiva dei lavoratori, stimandone la non irrisorietà e deducendone la potenzialità dissuasiva sul godimento delle ferie. Tale valutazione, una volta esclusa l’apparenza della motivazione, costituisce un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Quanto all’argomento sulla diversità del sistema italiano, caratterizzato dal principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie, la Cassazione ha chiarito che la decurtazione retributiva può incidere sulle scelte del lavoratore anche in termini diversi dalla rinuncia totale, inducendolo a differire il momento del riposo per non perdere le voci retributive. Tale condizionamento, che si risolve in un vulnus alla salute e alla sicurezza del lavoratore, è incompatibile con la duplice finalità del diritto alle ferie annuali sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla refusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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