Spese di primo grado non dovute se parte vittoriosa in appello contumace (Cass. civ. Sez. III n. 25124 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese di lite presuppone che la parte a cui favore le spese siano attribuite le abbia effettivamente sostenute per l’attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio. Ne consegue che la parte risultata vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può ottenere l’attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale sia rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla relativa liquidazione. La statuizione che, in riforma della decisione di primo grado, ponga le spese di quest’ultimo a carico della parte poi vittoriosa in appello integra un’ipotesi di cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il potere officioso del giudice di statuire sulle spese, quale implicazione necessaria del potere di pronunciare sulla domanda, non può operare a favore di chi non si sia difeso e non abbia sopportato alcun carico.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda di liquidazione di un indennizzo assicurativo, per spese mediche, nei confronti della società assicurativa. In primo grado, nella contumacia della convenuta, il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, su gravame della società, aveva integralmente riformato la decisione, rigettando la pretesa e condannando il ricorrente a rifondere all’appellante non solo le spese del grado, ma anche quelle del giudizio di primo grado, benché in quel giudizio la società fosse rimasta contumace.

Avverso la sentenza d’appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. La società è rimasta solo intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e dichiara fondato il motivo. Il Collegio muove dalla regola secondo cui presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese siano attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio.

Da tale premessa discende la conseguenza già affermata dalla giurisprudenza richiamata: la parte vittoriosa in appello non può chiedere l’attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale sia rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla loro liquidazione. La Corte richiama Cass. Sez. 3, ord. 14 maggio 2024, n. 13253, Rv. 670922-01, che ha enunciato tale principio.

Quanto all’esito processuale, il Collegio esclude il rinvio e applica l’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. La statuizione sulle spese del primo grado a favore della parte vittoriosa in appello, ma contumace in primo grado, integra un’ipotesi in cui la cassazione senza rinvio è doverosa. Il potere officioso del giudice di statuire sulle spese è implicazione necessaria del potere di pronunciare sulla domanda, in modo da assicurare alla parte vittoriosa completa tutela. Provvedere a favore di chi non si è difeso e non ha sopportato il carico delle spese è situazione assimilabile a una pronuncia non giustificata dalla domanda come trattata in giudizio.

La sentenza impugnata è dunque cassata senza rinvio in relazione alla sola statuizione sulle spese del primo grado di giudizio. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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