Compensazione delle spese e richiesta di cancellazione di frasi offensive (Cass. civ. Sez. II n. 25714 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, formulata ai sensi dell’art. 89, secondo comma, cod. proc. civ., non costituisce una domanda giudiziale, ma una semplice sollecitazione all’esercizio di un potere officioso del giudice. Il provvedimento che la accoglie è privo di contenuto decisorio, non incide sul merito e svolge funzione meramente ordinatoria nel rapporto endo-processuale tra le parti. Da ciò deriva che l’accoglimento di tale istanza non integra alcuna forma di soccombenza, nemmeno reciproca, e non può fondare la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.. La soccombenza, infatti, si misura rispetto alle domande che attengono al bene della vita controverso, non alle istanze accessorie o sollecitatorie.
Il Fatto
Un avvocato ottiene decreto ingiuntivo per compensi professionali davanti al Giudice di pace. Il debitore propone opposizione e spiegando riconvenzionale fa valere un controcredito per attività di supporto informatico. Il giudice di pace respinge l’opposizione e si dichiara incompetente per valore sulla riconvenzionale; riassunto il giudizio, il Tribunale ritiene insussistente il controcredito e compensa le spese.
L’avvocato impugna la sentenza, dolendosi della compensazione e dell’omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.. La Corte d’appello respinge il gravame, ravvisando frasi offensive negli scritti di parte e qualificando l’istanza di cancellazione come vera e propria domanda di parte, idonea a giustificare la compensazione, e condanna l’appellante al risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. Ricorre allora per cassazione l’avvocato, con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale disposto la compensazione sul presupposto che il ricorrente fosse soccombente in quanto destinatario dell’ordine di cancellazione delle frasi ingiuriose. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 96, 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito escluso che controparte avesse chiesto la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. e per avere condannato al risarcimento il ricorrente, risultato integralmente vittorioso.
La Corte accoglie il primo motivo e richiama l’art. 89, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, mentre con la sentenza che decide la causa può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, quando le espressioni offensive non riguardino l’oggetto della causa.
Secondo l’orientamento prevalente della Corte, la cancellazione può essere disposta d’ufficio o su istanza di parte, ma quest’ultima non costituisce domanda giudiziale: vale come semplice sollecitazione all’esercizio di un potere officioso, strumentale all’obbligo di lealtà e probità processuale. Il collegio richiama sul punto una serie di precedenti, tra cui Cass. n. 15503/2002, Cass. n. 4738/2022 e Cass. n. 4212/2024, ricordando anche l’indirizzo che esclude la configurabilità dell’omissione di pronuncia rispetto a tale richiesta.
Il provvedimento adottato in fase istruttoria è privo di effettivo contenuto decisorio, non incide sul merito e ha rilievo solo nel rapporto endo-processuale tra le parti, come affermato da Cass. n. 10517/2017 e Cass. n. 1018/2009. Diversamente, integra una vera domanda giudiziale la richiesta di risarcimento ex art. 89 cod. proc. civ., che deve essere proposta nel rispetto del contraddittorio.
Ne deriva il principio decisivo: la soccombenza si misura rispetto alle domande che riguardano il bene della vita preteso e non rispetto a quelle meramente accessorie, ricollegabili alla condotta processuale delle parti, né a mere istanze sollecitatorie, come confermato in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. da Cass. n. 18036/2022 e Cass. n. 9532/2017. Nel caso concreto non ricorreva alcuna ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né si giustificava la compensazione, essendo stata valorizzata un’insussistente soccombenza reciproca. Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo, cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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