Equità del giudice di pace e limiti dell’appello (Cass. civ. Sez. II n. 26699 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono appellabili, ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia. Il valore della causa, che radica il giudizio equitativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. civ., si determina dalla domanda, facendo riferimento alla richiesta di decreto ingiuntivo. I principi regolatori della materia, la cui violazione consente l’appello, devono essere indicati dall’appellante nell’atto di gravame e consistono nelle regole fondamentali del rapporto dedotto in causa. Non è dunque ammissibile il motivo di appello che censuri la valutazione di attendibilità e sufficienza probatoria, salvo che si deduca il superamento dei limiti costituzionali e dei principi informatori della materia.
Il Fatto
La controversia origina da un decreto ingiuntivo intimato da una società per il pagamento di una somma dovuta in ragione di servizi alberghieri forniti. Il destinatario proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, che l’accoglieva per carenza probatoria della pretesa creditoria.
La società proponeva appello e il Tribunale lo riteneva ammissibile, escludendo l’applicazione del combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ. per essere la causa di valore superiore a millecento euro. Nel merito accoglieva il gravame, ravvisando sussistente il credito. Il soccombente ricorreva per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce l’inammissibilità dell’appello e la violazione degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, cod. proc. civ., per essere il valore della causa inferiore a millecento euro. La Corte reputa la censura fondata e assorbe le restanti, che dovranno essere riesaminate in sede di rinvio.
La statuizione del Tribunale è erronea in diritto. A norma dell’art. 10 cod. proc. civ., il valore della causa si determina dalla domanda, facendo riferimento alla richiesta di decreto ingiuntivo, che nella specie era pari a novecentosessanta euro. Si trattava dunque di causa da decidere secondo equità, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. civ..
La Corte ricorda che, in tema di sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore a millecento euro, la decisione è solo secondo equità, unico metro di giudizio adottabile. Le regole equitative si ritengono utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice abbia invocato l’equità o abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, poiché anche in tal caso la lettura delle norme è compiuta in chiave equitativa e non è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per violazione di legge (Cass. n. 14609 del 2020; n. 1297 del 2023).
Le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili, in base all’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che l’appellante deve indicare nell’atto di gravame. Tali principi consistono nelle regole fondamentali del rapporto dedotto in causa, desumibili dal complesso della disciplina giuridica dello stesso (Cass. n. 382 del 2005; Cass. Sez. Un. n. 6794 del 1991; Corte cost. n. 206 del 2004).
Nella specie l’appello era stato accolto in punto di fondatezza della pretesa creditoria e di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Il motivo che censuri la valutazione di attendibilità e sufficienza probatoria è ammissibile solo ove si deduca il superamento dei limiti costituzionali e dei principi informatori della materia, tra cui il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. n. 31152 del 2017; n. 17437 del 2011; n. 11892 del 2016).
Non essendo consentito alla Corte, in ipotesi di acclarato error in iudicando de iure procedendo, di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012), si impone la cassazione con rinvio. Il Tribunale dovrà verificare, in sede di rinvio, se i motivi di appello rientrassero nei limiti dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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