Interesse ad agire sopravvenuto e produzione documentale in appello (Cass. civ. Sez. II n. 31937 del 08.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire deve persistere per tutta la durata del processo e la sua sopravvenuta carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, costituendo requisito per la trattazione nel merito della domanda. Ne consegue che la parte può documentare tale sopravvenienza anche in appello, senza incorrere nel divieto dell’art. 345 c.p.c., quando la produzione non sia diretta a provare il fondamento dell’originaria pretesa ma a dar conto della caducazione dell’interesse e del difetto di legittimazione del soggetto che ha proseguito il giudizio nella qualità di erede. Il giudice non può prescindere dall’esame di tali documenti, dovendo accertare la sussistenza di un concreto interesse a far dichiarare la nullità della donazione e a disporre le restituzioni.
Il Fatto
Un’attrice agisce in giudizio per far accertare la nullità di donazioni di denaro, ricevute da un convenuto, per carenza della forma ad substantiam, chiedendone la restituzione. Il convenuto eccepisce che si tratta di donazioni di modico valore o di liberalità d’uso, giustificate dal rapporto affettivo e di convivenza.
Il Tribunale accoglie la domanda. In appello l’attrice decede e si costituisce in prosecuzione la figlia, quale erede unica. Nelle more del termine per le memorie l’appellante deposita il testamento con cui era stato nominato erede universale, unitamente all’atto di accettazione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La Corte d’appello respinge il gravame, reputando tardive le produzioni e confermando il carattere non modico delle elargizioni. Ricorrono in cassazione i suoi eredi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il ricorso, rilevando che i motivi espongono con specificità le censure e replicano compiutamente alla motivazione impugnata.
Il secondo motivo è accolto, con assorbimento degli altri. Il deposito del testamento e dell’accettazione dell’eredità è avvenuto in pendenza del termine per le memorie di replica. Tale produzione non incorre nel divieto dell’art. 345 c.p.c., perché non è volta a provare il fondamento dell’originaria pretesa, bensì a dar conto della sopravvenuta carenza di interesse alla lite e del difetto di legittimazione della figlia a proseguire il giudizio nella qualità di erede unica.
Il giudice del merito, dunque, non poteva prescindere dall’esame dei documenti: doveva accertare la sussistenza di un concreto interesse a far dichiarare la nullità della donazione e a disporre le restituzioni, dopo che in capo al convenuto si erano concentrate le qualità di donatario e di successore universale della donante.
La Corte richiama il principio costante per cui l’interesse ad agire deve persistere per tutta la durata del processo e la sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 19268/2016; Cass. n. 15084/2006; Cass. n. 3330/2002). L’evento è deducibile anche in cassazione, con documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. n. 26175/2017; Cass. n. 1246/1996; Cass. n. 2280/1973), o fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale se insorto dopo; in caso di accertamenti di fatto provvede il giudice del rinvio (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022).
La memoria di replica di secondo grado evidenzia inoltre che l’appellante aveva dato conto della sopravvenienza dei documenti e dell’impossibilità di produrli prima, allegando così i presupposti per il deposito ai sensi dell’art. 153 c.p.c. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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