Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio tributario di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 33221 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, perché l’atto di rinuncia non ha carattere accettizio ed è di per sé idoneo a produrre effetti processuali. La rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese sono compensate tra le parti. La condanna al pagamento del contributo unificato per il giudizio di cassazione, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione nei casi diversi dal rigetto, dall’inammissibilità e dall’improcedibilità dell’impugnazione, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, non estensibile in via analogica.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una cartella di pagamento notificata alla società contribuente nel 2009 per IRES, IRAP e IVA dell’anno 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La società impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso; l’appello era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 634/2017, depositata il 21 febbraio 2017, con condanna alle spese.

Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, tutti incentrati su vizi di motivazione e di prova relativi alla notificazione della cartella e alla comunicazione dell’esito della liquidazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, rendendo necessaria la decisione sull’effetto della rinuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminati i sette motivi, rileva che la ricorrente ha rinunziato al ricorso con atto depositato telematicamente il 12 settembre 2025. La rinuncia sopravvenuta è l’elemento decisivo: il collegio non entra nel merito delle censure, perché la vicenda processuale si esaurisce sulla sorte del ricorso rinunziato.

Il principio affermato riguarda la natura dell’atto di rinuncia. La rinuncia produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, perché l’atto non ha carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali. Non occorre, dunque, la cooperazione delle parti resistenti: la volontà del ricorrente è sufficiente a determinare l’effetto estintivo.

Da ciò discende una conseguenza ulteriore: la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. Il collegio richiama il precedente Cass. 28 maggio 2020, n. 10140, che conferma tale assetto.

In applicazione dell’art. 391 cod. proc. civ., la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, le compensa tra le parti.

Infine, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: la norma opera nei soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il caso di specie non rientra in alcuna di tali ipotesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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