Responsabilità del socio di società cancellata: serve autonomo avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 33257 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione deve essere dedotta dall’amministrazione finanziaria con un apposito avviso di accertamento nei confronti del socio, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973. Tale elemento non può essere rilevato nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo originariamente notificato alla società, benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci quali successori della società estinta. La deduzione della natura strumentale o abusiva della cancellazione societaria costituisce rilievo tardivo e inammissibile ove non introdotta già nell’avviso di accertamento, in coerenza con l’art. 10-bis, comma 9, l. n. 212 del 2000, che vieta la rilevabilità d’ufficio della condotta abusiva. La notificazione al socio del medesimo atto impositivo formato nei confronti della società cancellata non è idonea a fondare la sua responsabilità solidale.
Il Fatto
Nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione, già cancellata dal registro delle imprese, veniva emesso e notificato un avviso di accertamento per maggiore IRPEF e IVA, derivante da ricavi non contabilizzati relativi all’anno di imposta 2011. Il medesimo atto, nella sua qualità di socio al 51%, veniva notificato anche al controricorrente, sulla base di un’asserita responsabilità solidale ex artt. 2495 cod. civ. e 36, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in grado di appello, accoglieva le sue doglianze. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con controricorso e memorie.
La Motivazione della Corte
Il ricorso, proposto con l’unico motivo di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile quanto azionato dall’agente della riscossione, non essendo quest’ultimo parte nel precedente doppio grado di merito. Esso è invece rigettato quanto proposto dall’Agenzia delle entrate.
La Corte affronta due profili. In primo luogo, la deduzione sulla strumentalità e abusività della cancellazione societaria è rilievo tardivo: essa avrebbe dovuto essere introdotta già nell’avviso di accertamento, come impone l’art. 10-bis, comma 9, l. n. 212 del 2000. L’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, mentre il contribuente deve provare le ragioni extrafiscali.
In secondo luogo, l’avviso è stato emesso nei confronti della sola società in liquidazione e poi notificato, tal quale, al socio. Ciò non basta a far valere la sua responsabilità quale obbligato solidale. In base all’orientamento consolidato, sebbene il rapporto processuale si instauri regolarmente con il socio, legittimato passivo e successore della società secondo le Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, la responsabilità per i debiti sociali esigeva un nuovo e distinto avviso di accertamento.
Il principio è ribadito dalla Sez. U. n. 3625 del 12.02.2025, seguita dalla Sez. V n. 22274 del 01.08.2025: la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione è elemento che l’amministrazione deve dedurre con apposito avviso ai soci, non rilevabile nel giudizio sull’atto notificato alla società. Nella specie, il bilancio si era chiuso senza attivo residuo; la cancellazione era intervenuta il 26 settembre 2014, prima dell’entrata in vigore, il 13 dicembre 2014, della norma sul prolungamento dei termini di accertamento (art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014), costantemente ritenuta non retroattiva; e nel luglio 2017 al socio era stato notificato il medesimo atto formato nei confronti della società cancellata. Il motivo è pertanto infondato.
Il ricorso è rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese e con esclusione del raddoppio del contributo unificato ex art. 157 t.u. spese giust.
Nota della Redazione
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