Socio di s.r.l. e debiti tributari della società: motivazione apparente della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 27415 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione è apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il fondamento della decisione e non rende percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, risolvendosi in proposizioni generiche, apodittiche o meramente assertive. L’anomalia motivazionale ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 sussiste anche quando la motivazione non superi la soglia del minimo costituzionale, non individuando il fatto decisivo, il titolo giuridico della decisione o il raccordo logico tra premesse e conclusione. È pertanto nulla la sentenza che ponga a carico del socio di una società a responsabilità limitata debiti d’imposta e sanzioni riferiti alla società sulla sola base della conoscenza degli accertamenti e del coinvolgimento nella frode, senza indicare la base normativa della responsabilità personale. La mera conoscenza degli atti impositivi indirizzati alla società non chiarisce in forza di quale disposizione il debito sociale possa essere azionato verso la persona fisica.

Il Fatto

Il contribuente, socio e legale rappresentante di una s.r.l., impugnava la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo straordinario di somme pretese per IRES, IRAP, IVA, ritenute e sanzioni, per un importo complessivo superiore a 2,7 milioni di euro, relative ad annualità 2005 e 2006. La pretesa derivava da una verifica della Guardia di finanza, sfociata in un processo verbale di constatazione, in cui si contestava alla società l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società “cartiere”, con interposizione di società “filtro”.

Il ricorrente deduceva l’omessa notificazione degli atti presupposti, il difetto di motivazione della cartella e l’insussistenza di una responsabilità personale del socio per debiti propri di una società di capitali. La CTP di Ancona rigettava il ricorso; la CTR delle Marche confermava, reputando regolare la notifica degli accertamenti e “più che evidente” la responsabilità del contribuente. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che lamentava omessa pronuncia su due motivi di appello, è infondato. La Corte rileva che la sentenza regionale ha preso posizione sul nucleo essenziale delle questioni devolute, valorizzando la conoscenza degli atti impositivi e il ruolo attribuito al contribuente nella frode. Il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, non quando il giudice, senza esaminare analiticamente ogni argomento, adotti una decisione incompatibile con la pretesa della parte.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053/2014, n. 22232/2016 e n. 16159/2018, oltre a Cass. n. 22598/2018, n. 29721/2019 e n. 6626/2022, per affermare che il minimo costituzionale della motivazione non è raggiunto quando non si individui il titolo giuridico della decisione.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata non consente di individuare il titolo in forza del quale i debiti e le sanzioni riferiti agli accertamenti emessi verso la società siano stati posti a carico della persona fisica. La controversia non verteva solo sulla conoscenza degli avvisi, ma investiva la possibilità di chiedere al socio di una s.r.l. il pagamento di obbligazioni tributarie formalmente riferite alla società, in assenza di uno specifico titolo normativo o di un autonomo atto motivato.

Le proposizioni della CTR non chiariscono se il contribuente sia stato ritenuto responsabile quale socio, amministratore, autore materiale della violazione, coobbligato solidale, ovvero in forza di una responsabilità sussidiaria riconducibile all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 2495 cod. civ. o ad altro titolo. La clausola secondo cui nelle frodi tributarie “diventano responsabili tutti i soggetti che hanno posto in essere la frode” resta assertiva e non spiega il passaggio dalla responsabilità della società alla pretesa verso il socio per imposte e sanzioni.

La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con assorbimento del terzo, quarto e quinto, che investono il medesimo nucleo problematico sotto il profilo della violazione di legge. Il giudice di rinvio dovrà individuare espressamente il titolo giuridico della pretesa, verificare se gli atti presupposti contenessero una contestazione personale idonea e distinguere tra debito d’imposta e sanzioni. Rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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