Ricorso inammissibile se non censura tutte le ragioni della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 33368 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata si fondi su più ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerne il decisum, è necessario, perché possa giungersi alla cassazione, che tutte siano oggetto di specifica censura e che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza. È sufficiente che una sola delle ragioni non sia stata impugnata, ovvero sia respinta, perché il ricorso — o il motivo rivolto avverso il singolo capo — debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure sulle altre ragioni. Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., resta circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., con esclusione delle censure di contraddittorietà e insufficienza del ragionamento.
Il Fatto
Una società concessionaria della riscossione aveva emesso un’ingiunzione per il pagamento della TARI/TARES relativa all’anno 2013, riferita a immobili siti nel comune di Lanciano. La contribuente aveva proposto ricorso, accolto in secondo grado dalla Commissione Regionale tributaria dell’Abruzzo con sentenza n. 689/III/2021.
La commissione aveva ritenuto la pretesa infondata, richiamando la cessione degli immobili e la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società cedente, ed escludendo la responsabilità della cessionaria per l’annualità successiva a quella della cessione, avvenuta nel 2011. La concessionaria ha così proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 cod. civ. e 14 del d. lgs. n. 472/1997, sostenendo che la commissione avesse erroneamente escluso la responsabilità della cessionaria per l’anno 2013 nonostante la cessione di azienda del 2011. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
La sentenza impugnata, infatti, si fondava su due distinte ragioni: da un lato l’epoca della cessione, dall’altro la diversità degli immobili oggetto della cessione rispetto a quelli indicati nell’atto impugnato. Il motivo ha attinto soltanto la prima, lasciando integra la seconda, dalla quale pure emergeva che l’appello della contribuente si fondava sulla circostanza che la cessione aveva riguardato uno solo degli immobili richiamati.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha ribadito che la sentenza fondata su più ragioni autonome può essere cassata solo se tutte siano state censurate e il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza. Ne deriva che l’omessa censura di una sola ragione rende inammissibili per difetto di interesse le censure sulle altre.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vizio motivazionale, invocando gli artt. 36 del d. lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Il motivo è stato giudicato infondato: la sentenza, sebbene in forma sintetica, ha chiarito le ragioni dell’accoglimento.
La Corte ha precisato che la contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e incomprensibili nella ratio decidendi, mentre la motivazione apparente si configura quando, pur graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza del ragionamento, così da non attingere il «minimo costituzionale». Nel caso concreto la sentenza ha indicato gli elementi posti a fondamento del convincimento, con conseguente rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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