Onere della prova sui costi e inammissibilità del vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 34400 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deduzione di costi dal reddito d’impresa, l’onere di provare l’effettività della spesa e la sua inerenza grava sul contribuente, che rappresenta la parte sostanziale interessata alla deduzione. Ove il contribuente assolva tale onere mediante la produzione delle fatture, l’Amministrazione finanziaria può dimostrarne l’inattendibilità anche mediante presunzioni semplici, sicché il giudice di merito deve valutare il complessivo quadro probatorio, compresi i fatti secondari, per accertare l’esistenza delle operazioni fatturate. In materia di Iva, la normativa unionale impone l’indicazione della natura e dell’entità dei servizi, e su chi invoca la detrazione incombe l’onere di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture. La censura di omessa o insufficiente motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata, pur sintetica, consenta di cogliere la ratio decidendi e non violi il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
Il contribuente, esercente attività nel settore edile e idraulico, impugnava due avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2008 e 2009, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi documentati da fatture emesse da un fornitore terzo, contestando la genericità delle fatture, l’inaffidabilità fiscale dell’emittente e il pagamento in contanti di importi elevati.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato entrambi gli appelli del contribuente, confermando la legittimità delle riprese. Proposti due ricorsi per cassazione, la Corte, con ordinanza interlocutoria, aveva disposto la riunione dei giudizi e chiesto chiarimenti in ordine a un atto di rinuncia depositato nel primo procedimento.
La Motivazione della Corte
Sul primo ricorso, relativo all’anno 2008, la Corte prende atto del deposito della rinuncia da parte del ricorrente e dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese in ragione della natura della pronuncia. La rinuncia, però, non risulta depositata anche nel secondo giudizio: la Corte esclude che la riunione possa sanare tale carenza, poiché essa non altera l’autonomia dei procedimenti, richiamando Cass. n. 5434/2021 e Cass. n. 24086/2010.
Il secondo ricorso è quindi deciso nel merito. La Corte dichiara inammissibile la censura di motivazione, ricordando che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più deducibili i vizi di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale, violato solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, secondo Cass., Sez. U., n. 8053/2014 e Cass. n. 7090/2022.
Nel merito, la Corte conferma l’orientamento secondo cui l’onere di provare il fatto costitutivo della deduzione grava sul contribuente, richiamando Cass. n. 5079/2017 e Cass. n. 16461/2013. Una volta assolto tale onere, l’Amministrazione può dimostrare l’inattendibilità delle operazioni anche con presunzioni semplici, e il giudice deve valutare l’intero quadro probatorio (Cass. n. 2935/2015; Cass. n. 26802/2020). Sul versante Iva, la Corte richiama Cass. n. 23384/2017 e Cass. n. 37208/2021, che impongono al soggetto passivo di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture, in coerenza con la direttiva n. 2006/112.
Quanto al motivo sull’art. 109 t.u.i.r., la Corte ne afferma l’inammissibilità: pur condividendo il principio per cui la riferibilità dei costi va valutata in termini qualitativi e non quantitativi (Cass. n. 30366/2019; Cass. n. 450/2018), rileva che la ratio decidendi della CTR non risiede nell’antieconomicità della spesa, ma nella mancata prova della sua effettività. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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