Vendita a campione, qualificazione del contratto e doppia conforme (Cass. civ. Sez. II n. 2511 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vendita a campione, il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. presuppone l’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, non l’erronea ricognizione della fattispecie concreta desunta dalle risultanze di causa. Spetta al giudice di merito individuare il contenuto del contratto sulla base degli elementi dedotti dalle parti e qualificarlo secondo i criteri ermeneutici di legge. L’allegazione che la vendita conclusa sia stata a campione, quando la sentenza abbia accertato che le caratteristiche del prodotto erano già specificate nella conferma d’ordine, integra un riesame del fatto sottratto al sindacato di legittimità. Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità; è invece inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. il motivo che, deducendo la violazione dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., si limiti ad auspicare l’accoglimento della propria prospettazione dei fatti.
Il Fatto
Una società venditrice e una società acquirente stipulano un contratto avente a oggetto la fornitura di prodotti cosmetici. Il Tribunale di Milano accerta l’inadempimento della venditrice e la condanna al risarcimento del danno, rigettando ogni ulteriore domanda.
La Corte d’appello di Milano accoglie parzialmente il gravame della venditrice, riduce la somma liquidata a titolo di risarcimento e rigetta gli altri motivi. Avverso la sentenza di appello la venditrice propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’acquirente resiste con controricorso. Il ricorso è assegnato alla trattazione camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. Ribadisce che la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva conduce a inammissibilità solo quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intellegibilità delle censure, violando i requisiti dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. Nella specie il ricorso, pur non rispettoso del principio di sinteticità per la lunghezza eccessiva, consente di individuare le censure.
Il primo motivo è infondato. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. La Corte richiama Sez. Un. n. 37552 del 2021, Sez. I n. 24155 del 2017, Sez. L n. 195 del 2016, Sez. V n. 26110 del 2015.
Le argomentazioni della ricorrente mirano a sostenere che il contratto fosse di vendita a campione e, così facendo, lamentano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta. Spetta al giudice di merito individuare il contenuto del contratto sulla base dei fatti e degli elementi dedotti e interpretarlo secondo i criteri ermeneutici di legge. La sentenza impugnata ha accertato che le caratteristiche tecniche erano indicate nella conferma d’ordine, con riferimento a “studio e realizzazione prodotto cosmetico”, e ha ritenuto che non vi fossero fasi contrattuali distinte né un successivo campione quale termine di raffronto. Si tratta di accertamento di fatto, che giustifica la mancata applicazione delle disposizioni sulla vendita a campione e preclude una diversa qualificazione in sede di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo, proposti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. La sentenza di secondo grado ha confermato integralmente quella di primo grado in punto di responsabilità, rigettando i relativi motivi di appello e riformandola solo quanto alla quantificazione del danno, per ragioni indipendenti. Nella fattispecie della doppia conforme il motivo ex n. 5 è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità; qui la ricorrente lamenta invece la conformità delle pronunce. La Corte cita Sez. III n. 5947 del 2023, Sez. I n. 26774 del 2016, Sez. II n. 5528 del 2014.
Il quarto motivo è inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Le deduzioni si limitano ad auspicare che dall’accoglimento della prospettazione dei fatti consegua l’esclusione dei presupposti dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., senza enunciare le ragioni per le quali sarebbe stata erroneamente applicata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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