Conto corrente nullo per difetto di forma: nessun tasso sostitutivo (Cass. civ. Sez. I n. 7420 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta travolge l’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, t.u.b., senza possibilità di interventi correttivi o di impropria convalida limitati alla disciplina degli interessi. Il meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b. opera esclusivamente nelle ipotesi previste dai commi 4 e 6, non assimilabili alla mancanza del documento contrattuale in forma scritta. La caducazione del contratto elimina la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente obbligo delle parti di procedere alle reciproche restituzioni, subordinato alla domanda di parte e al rispetto degli oneri di allegazione e prova. I contratti accessori, quali i conti anticipi su fatture, non sono esonerati dal requisito della forma scritta per la sola connessione funzionale con il contratto madre, restando necessaria l’indicazione in quest’ultimo delle condizioni economiche del rapporto figlio.
Il Fatto
Una società e alcuni soggetti convennero in giudizio una banca per far dichiarare l’illegittimità degli addebiti effettuati su vari conti correnti e conti anticipi su fatture, la nullità dei relativi contratti, l’inefficacia delle garanzie fideiussorie e la nullità della pattuizione di interessi su un mutuo agrario, con condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.
La Corte d’appello di Salerno dichiarò la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente e del relativo conto sovvenzione, applicando però il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, t.u.b.; ritenne validi i conti anticipi su fatture perché accessori ai conti di corrispondenza e confermò il rigetto della domanda risarcitoria per l’addebito dei titoli cambiari smarriti. Avverso tale sentenza i soccombenti proposero ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla statuizione che, dopo la declaratoria di nullità del conto corrente per mancanza di forma scritta, aveva comunque applicato il meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b. Il motivo è fondato: la nullità per difetto di forma comporta la nullità dell’intero rapporto ai sensi dei commi 1 e 3 della stessa norma, senza che il giudice possa introdurre correttivi, sia pur limitati alla disciplina degli interessi, a fini di impropria convalida del contratto. Il comma 7 è testualmente riferito alle sole ipotesi dei commi 4 e 6, non assimilabili alla mancanza del documento contrattuale in forma scritta.
La caducazione del contratto priva di causa giustificatrice le attribuzioni patrimoniali, rendendo necessaria la ripetizione dell’indebito e il riequilibrio dei rapporti di dare-avere tra le parti. Il giudice di rinvio dovrà verificare le reciproche restituzioni, che hanno ad oggetto, da un lato, le somme ricevute dal cliente a titolo di finanziamento oltre agli interessi al tasso legale e, dall’altro, le somme che la banca ha ricevuto in esecuzione del contratto nullo, cioè gli interessi al tasso pattuito nel contratto viziato.
Il secondo e il quarto motivo, connessi, riguardano i conti anticipi su fatture non redatti in forma scritta. La Corte richiama il principio consolidato in tema di forma dei contratti bancari: l’art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l’art. 117, comma 2, t.u.b. abilitano la Banca d’Italia a stabilire che particolari contratti siano stipulati in forma diversa da quella scritta, ma ciò comporta una mera attenuazione del requisito, che impone comunque l’indicazione nel contratto madre delle condizioni economiche del contratto figlio. Nella specie la Corte territoriale ha valorizzato la sola connessione funzionale tra i conti, senza argomentare sulla previsione in essi della possibilità di accendere conti anticipi e del loro contenuto economico.
Quanto al quinto motivo, il rigetto della domanda risarcitoria per il riaddebito delle cambiali smarrite è confermato: la censura di omessa pronuncia sull’invalidità di una clausola contrattuale è infondata, mentre quella di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile per difetto di specificità e si risolve in una critica impropria della valutazione di fatto sulla prova dell’inadempimento. È invece fondato il sesto motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’inefficacia delle garanzie fideiussorie connesse a contratti nulli: l’autonomia del rapporto tra garante e creditore non può spingersi fino a realizzare un risultato vietato dall’ordinamento, restando il garante legittimato a eccepire la mancanza di causa dell’obbligazione principale, nulla o non sorta.
In accoglimento del primo, secondo, quarto e sesto motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità; il terzo e il settimo motivo sono assorbiti.
Nota della Redazione
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