Mutuo fondiario: polizza CPI esclusa dal calcolo del TAEG (ABF Collegio di Napoli n. 418 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel mutuo fondiario assistito da polizza assicurativa a copertura del rischio di credito (c.d. CPI), il collegamento negoziale rilevante ai fini della corretta determinazione del TAEG si instaura unicamente tra il finanziamento principale e la polizza stessa. Il separato contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto del premio assicurativo non deve essere computato nel calcolo del TAEG del mutuo, non assumendo carattere accessorio né indispensabilità rispetto al credito immobiliare. Ne deriva che nessuna responsabilità può essere imputata all’intermediario per la mancata inclusione di tali costi e nessuna rideterminazione del piano di ammortamento con tasso sostitutivo è dovuta. Resta invece estranea alla competenza dell’Arbitro, per difetto di competenza ratione materiae, ogni domanda che attenga alla fase esecutiva del rapporto assicurativo accessorio.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato con la banca resistente un mutuo fondiario per l’acquisto della prima casa, a tasso variabile indicizzato all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread, con un TAEG dichiarato in contratto. Contestualmente alla stipula veniva indotta a sottoscrivere una polizza assicurativa CPI e un separato contratto di finanziamento, di importo pari al premio unico, destinato esclusivamente alla copertura del premio stesso.
La ricorrente domandava di accertare la natura obbligatoria della polizza e l’illegittima mancata inclusione nel TAEG dei costi del finanziamento accessorio, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB, oltre al rimborso delle somme versate. In via subordinata lamentava una pratica commerciale scorretta e chiedeva il risarcimento del danno. L’intermediario eccepiva che il costo della polizza era già stato incluso nel TAEG del mutuo e che i costi del prestito chirografario non erano computabili, non presentando carattere accessorio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità relativa alla dedotta indeterminatezza del tasso pattuito per la mancata indicazione del divisore dell’Euribor: la questione non era stata espressamente formulata nel reclamo, ma nel merito risultava comunque superata, essendo il parametro di riferimento correttamente individuato nella media dell’Euribor a tre mesi su base 360.
È stata invece dichiarata inammissibile la domanda con cui si chiedeva all’Arbitro di predisporre una proposta di estinzione anticipata del finanziamento accessorio senza penali. Ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, all’Arbitro possono essere sottoposte solo controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Parimenti inammissibile, per difetto di competenza, è stata ritenuta la domanda di recesso dal contratto assicurativo con restituzione del premio: sul rapporto accessorio la competenza sussiste limitatamente al profilo genetico, non alla fase esecutiva.
Nel merito, il Collegio ha osservato che le circostanze non contestate rendevano superflua ogni indagine sulla natura facoltativa o obbligatoria della polizza. L’intermediario, pur descrivendola come facoltativa, aveva in concreto incluso i relativi costi nel TAEG del mutuo, applicando il regime proprio della polizza obbligatoria. Il nucleo della censura riguardava quindi la mancata inclusione nel TAEG anche dei costi del finanziamento accessorio.
Su questo punto il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento dei collegi territoriali dell’Arbitro: pur riconoscendo il carattere unitario dell’operazione economica, il collegamento negoziale rilevante ai fini del TAEG è solo quello tra mutuo e polizza a copertura del rischio di credito, a nulla rilevando l’ulteriore contratto di finanziamento. Non ritenendo di discostarsi da tale indirizzo, ha escluso ogni responsabilità dell’intermediario.
Quanto alla dedotta pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 cod. cons., il Collegio ha rilevato che, anche ritenendo la polizza sostanzialmente obbligatoria, il foglio informativo riconosceva al cliente la possibilità di reperire polizze equivalenti sul mercato. Il ricorso è stato pertanto integralmente non accolto.
Nota della Redazione
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