Tasso debitore per relationem: giudizio di fatto riservato al merito (Cass. civ. Sez. I n. 27027 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza dell’art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non rimessi alla determinazione unilaterale della banca. La valutazione, caso per caso, della concreta determinatezza o determinabilità del tasso applicato al singolo rapporto costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione supera il minimo costituzionale, non è affetta da travisamento della prova e non omette l’esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione. L’onere di allegare e produrre i rilevamenti dell’indice esterno contestati dal giudice di merito grava sul ricorrente, che deve assolverlo con la specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c..

Il Fatto

Una correntista convenne in giudizio la banca per far dichiarare la nullità di un’apertura di credito in conto corrente, deducendo violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza e l’indeterminatezza della clausola che commisurava il tasso debitore al parametro “Top Rate ABI“. Separata la domanda sull’acquisto dei titoli, definita con sentenza passata in giudicato, il Tribunale condannò la correntista al pagamento del saldo passivo.

La Corte d’appello di L’Aquila ritenne fondata la censura sull’indeterminatezza del parametro, dichiarò nulla la clausola e applicò il tasso sostitutivo dell’art. 117 T.U.B., accogliendo anche l’appello della banca sugli interessi successivi alla chiusura del conto. La cessionaria del credito ricorre per cassazione; la correntista resiste con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale censura la declaratoria di nullità della clausola per indeterminatezza del parametro, sostenendo che il “Top Rate ABI” sarebbe indice oggettivo, elaborato su rilevazioni statistiche presso gli istituti aderenti.

La Corte reputa il motivo inammissibile. Anche a voler convenire sull’improprietà del richiamo alla Cass. Sez. I n. 17110 del 26.06.2019, riferita a un generico “top rate”, resta corretto il principio generale richiamato dal giudice di merito: il tasso può essere determinato per relationem solo tramite criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non determinati unilateralmente dalla banca (Cass. Sez. III n. 11817 del 29.04.2026; Cass. Sez. I n. 8467 del 31.03.2025; Cass. Sez. I n. 16456 del 13.06.2024; Cass. Sez. III n. 28824 del 17.10.2023).

Su questa premessa il provvedimento aggiunge un tassello di sistema: la verifica di determinatezza o determinabilità del tasso nel singolo rapporto è giudizio di fatto del merito, insindacabile in legittimità se la motivazione regge il vaglio del minimo costituzionale — effetto della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. ad opera dell’art. 54 del D.L. n. 83/2012 — e non incorre in travisamento della prova (Cass. Sez. Un. n. 5792 del 05.03.2024) né nell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, salva la preclusione dell’art. 348-ter c.p.c..

Nel caso concreto la Corte territoriale ha fondato l’indeterminatezza sull’assenza di prova, da parte della ricorrente principale, del presupposto della determinabilità, cioè dell’esistenza di un indice esterno obiettivo. Di fronte a tale rilievo, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre, con la specificità dell’art. 366 c.p.c., di aver prodotto i rilevamenti periodici lamentati come assenti. Il motivo fallisce quindi nel cogliere la ratio decidendi e investe un profilo di valutazione della prova riservato al merito (Cass. Sez. V n. 32505 del 22.11.2023; Cass. Sez. III n. 13918 del 03.05.2022; Cass. Sez. I n. 6774 del 01.03.2022).

Dall’inammissibilità del ricorso principale deriva la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, proposto oltre il termine: pubblicata la sentenza il 7 aprile 2021 e instaurato il giudizio nel 2005, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è pari a dodici mesi e spirava il 7 maggio 2022, mentre l’impugnazione è del 13 giugno 2022 (Cass. Sez. III n. 737 dell’11.01.2025; Cass. Sez. VI-2 n. 4260 del 03.03.2015). Le spese seguono la soccombenza della sola ricorrente principale; analogamente, il contributo unificato aggiuntivo non si applica al ricorrente incidentale tardivo (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020; Cass. Sez. V n. 1343 del 18.01.2019).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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