Cancellazione società prima del ricorso: nessuna legittimazione dell’ex liquidatore (Cass. civ. Sez. V n. 10385 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la conseguente estinzione, avvenuta prima della notifica dell’atto impositivo o comunque dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto di capacità processuale della società e, quindi, il difetto di legittimazione del suo rappresentante. Neppure l’ex liquidatore è legittimato a proporre il ricorso, né in proprio né in qualità di liquidatore di una società già estinta. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, introdotto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, opera solo per le cancellazioni richieste dopo il 13 dicembre 2014, poiché la norma incide sulla capacità sostanziale della società cancellata e non ha efficacia retroattiva. Il difetto di legittimazione è rilevabile d’ufficio ed è assorbente rispetto a ogni questione di merito.
Il Fatto
La società aveva presentato una richiesta di rimborso Iva per cessata attività, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia delle entrate l’aveva rigettata in parte, per discordanze tra l’imposta a debito e la dichiarazione di un determinato anno. L’ex liquidatore impugnò il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio, che denunciava anche la carenza di legittimazione del ricorrente, fu accolto nel merito dalla Commissione tributaria regionale.
Il ricorrente ha impugnato la pronuncia in cassazione con un unico motivo, al quale l’Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La questione decisiva è divenuta però la legittimazione processuale, alla luce della cancellazione della società dal registro delle imprese.
La Motivazione della Corte
La Corte si occupa preliminarmente della legittimazione processuale del ricorrente, che ha proposto il ricorso in proprio e quale ex liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese prima del promovimento del giudizio. La disciplina di riferimento è l’art. 2495 cod. civ., nella versione vigente ratione temporis, che, ferma restando l’estinzione della società, consente ai creditori sociali non soddisfatti di far valere i propri crediti nei confronti dei soci e dei liquidatori.
La Corte richiama poi l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione ha previsto che l’estinzione della società produca effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Il differimento opera però solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata dopo il 13 dicembre 2014: la norma incide sulla capacità sostanziale della società cancellata e non ha efficacia retroattiva, come chiarito dalle Sez. V n. 6743 del 2015 e Sez. V n. 4536 del 2020. Nella specie la cancellazione è avvenuta il 30 aprile 2014, sicché il differimento quinquennale è inapplicabile.
Ne consegue, secondo la Corte, l’improcedibilità del processo introdotto dal ricorrente: se la società era già estinta prima del contenzioso, neppure l’ex liquidatore aveva legittimazione a proporre il ricorso introduttivo (Sez. V n. 37256 del 2021). La cancellazione anteriore alla notifica dell’avviso o all’instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto di capacità processuale e il conseguente difetto di legittimazione del rappresentante (Sez. V n. 23365 del 2019; Sez. V n. 33278 del 2018). Il difetto è rilevabile d’ufficio, a prescindere dal ricorso incidentale condizionato dell’amministrazione.
La Corte esamina anche la documentazione depositata ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. e la tesi del ricorrente di aver agito in proprio quale beneficiario dei crediti sociali. Osserva che il rigetto parziale dell’istanza di rimborso era stato indirizzato alla società e che il titolo invocato è un verbale di assemblea sociale cui non partecipò alcun socio, con conseguente mancata approvazione del bilancio finale di liquidazione: atto privo di valore giuridico. Inoltre, al momento della cancellazione non esisteva un credito certo e liquido, ma una mera pretesa contestata. Difetta così ogni presupposto per riconoscere la legittimazione, sia a titolo personale sia quale ex liquidatore.
La sentenza d’appello è pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per l’inammissibilità del ricorso originario. Le spese di causa sono compensate. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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