Premi INAIL, prescrizione quinquennale e decorrenza dalla autoliquidazione del 16 febbraio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11218 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
I premi dovuti all’INAIL si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. Quanto alla prima rata, la decorrenza coincide con l’inizio della lavorazione protetta; per le rate successive, con il 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 d.P.R. n. 1124/1965. Poiché il pagamento avviene con il meccanismo della autoliquidazione, solo da tale data sorge il diritto dell’Istituto al pagamento e comincia a decorrere la prescrizione ex art. 2935 cod. civ.. Un atto è idoneo a interrompere la prescrizione, a norma dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., quando contiene l’esplicitazione di una pretesa o una intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il diritto; l’accertamento di tale requisito è indagine di fatto riservata al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva opposizione a ruolo e a cartella di pagamento recante un credito dell’INAIL per premi omessi e sanzioni. La Corte d’appello di Trieste confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione, ritenendo raggiunta la prova dell’illecita interposizione di manodopera alla stregua delle emergenze istruttorie e del tenore dei contratti di appalto.

La Corte di merito riteneva inoltre che la prescrizione del credito, relativo a premi per l’anno 2007, fosse iniziata dalla data del 16 febbraio 2008 fissata per la dichiarazione delle retribuzioni, e non dall’inizio della lavorazione protetta; il termine era stato poi validamente interrotto nel dicembre 2012 e nel maggio 2013. Quanto ai premi asseritamente pagati dall’impresa fallita, si trattava di mera allegazione non supportata da documentazione. La società ricorreva quindi per cassazione con sei motivi, ulteriormente illustrati con memoria.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione logica, investono l’eccezione di prescrizione e l’individuazione del dies a quo. La Corte li rigetta in continuità con Cass. n. 17095 del 2016 e con le successive conformi: i premi INAIL si prescrivono in cinque anni a mente della legge n. 335 del 1995, con decorrenza, quanto alla prima rata, dall’inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno.

Il meccanismo della autoliquidazione è il cardine del ragionamento. Al 16 febbraio il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l’anno in corso sulle retribuzioni effettive dell’anno precedente e il conguaglio per l’anno precedente; quindi conteggiare il premio di autoliquidazione come somma algebrica di rata e regolazione; infine pagarlo. Solo da quella data sorge il diritto dell’INAIL al pagamento e inizia a decorrere la prescrizione ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che un atto acquisisce efficacia interruttiva, a norma dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., quando contiene l’esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l’effetto di costituire in mora il soggetto passivo. L’accertamento di tale requisito oggettivo è indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, come tale insindacabile in legittimità se immune da vizi logici, secondo Cass. n. 22751 del 2004.

I motivi dal terzo al sesto involgono tutti il riesame del merito e del materiale probatorio e sono dunque inammissibili. In particolare, la censura sull’errata interpretazione del contratto di appalto sconta un accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale sul concreto atteggiarsi dei rapporti di lavoro. In definitiva, la Corte di merito ha ritenuto il carattere fittizio dell’appalto e la sussistenza di una interposizione di manodopera, mentre la ricorrente lamenta essenzialmente una diversa valutazione delle circostanze fattuali, mirando così a eludere i limiti del sindacato sulla motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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