La clausola penitenziale per recesso non opera se il contratto è risolto per inadempimento (Cass. civ. Sez. 2 n. 9932 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il thema decidendum del giudizio di risoluzione contrattuale per inadempimento è legittimamente ampliato dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni della parte convenuta, sicché l’attore che chieda il pagamento della clausola penitenziale per recesso del committente è onerato della prova del proprio adempimento, al fine di escludere l’operatività dei presupposti della risoluzione e di qualificare il comportamento della controparte come recesso. La pronuncia di risoluzione per inadempimento del creditore della penale implica il rigetto della domanda di pagamento dell’indennità prevista per il recesso. È inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che, in presenza di doppia conforme, non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrandone la diversità. La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice ha attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o ha dichiarato di valutarLa secondo prudente apprezzamento in presenza di una specifica regola di valutazione.
Il Fatto
Un consulente aziendale conveniva in giudizio la società committente, chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di caparra penitenziale, prevista dalla clausola 4 del contratto di consulenza per l’ipotesi di recesso del committente prima della scadenza. La società si costituiva eccependo, in via riconvenzionale, il grave inadempimento del consulente e chiedendone la risoluzione del contratto, con restituzione delle somme già versate. Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando la risoluzione per inadempimento del consulente e condannandolo alla restituzione dell’importo percepito. La Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo che il consulente avesse provato lo svolgimento dell’attività dedotta in contratto e ritenendo provata soltanto una diversa forma di collaborazione commerciale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta il tema del rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento con riferimento all’operatività della clausola penitenziale. Al primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dell’indennità per recesso, la Corte risponde osservando che i giudici di merito, avendo accertato un inadempimento del ricorrente tale da giustificare la risoluzione del contratto, hanno implicitamente escluso che si versasse in ipotesi di recesso con attivazione della clausola penitenziale. La qualificazione delle domande e delle eccezioni, infatti, è attività propria del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo entro i ristretti limiti del vizio di motivazione.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte chiarisce che il thema decidendum era stato legittimamente ampliato dalla domanda riconvenzionale di risoluzione. Ne consegue che, a fronte della domanda di risoluzione per inadempimento, era onere del consulente provare di essere adempiente, al fine di escludere i presupposti della risoluzione e di poter qualificare il comportamento della società come recesso idoneo ad attivare la clausola 4 del contratto. La Corte richiama il principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e la disciplina del recesso di cui all’art. 1373 c.c..
Quanto ai motivi dal quarto al settimo, tutti incentrati su pretesi vizi di motivazione, la Corte ne dichiara l’inammissibilità sotto un duplice profilo. In primo luogo, i motivi non si confrontano con il principio della doppia conforme, non dimostrando la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito. In secondo luogo, le censure non deducono una violazione dell’art. 116 c.p.c. nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, limitandosi a contestare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, ormai sindacabile in cassazione solo nei casi estremi di motivazione al di sotto del minimo costituzionale.
L’ottavo motivo, concernente la valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., è dichiarato inammissibile per novità della censura, non avendo il ricorrente indicato in quale atto del giudizio di merito la questione fosse stata dedotta. La Corte precisa, infine, che le memorie illustrative non possono supplire al difetto di specificità dei motivi di ricorso. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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