Rigetto per motivi infondati e condanna ex art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. V n. 14701 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, essendo applicabile al processo civile il Codice dell’amministrazione digitale. L’apposizione della firma digitale è desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica presenti su ciascuna pagina del file di copia, che fanno prova fino a querela di falso. In tema di notifica della cartella esattoriale, ove l’agente della riscossione produca copia fotostatica della relata e l’obbligato ne contesti la conformità agli originali ex art. 2719 cod. civ., il giudice deve valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori, anche presuntivi. La conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale integra, per valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un’iscrizione ipotecaria e gli atti prodromici. Il primo giudice annullava gli atti; la Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello dell’agente della riscossione, riformava integralmente la decisione.

La C.T.R. rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello per assenza di firma digitale, riteneva ammissibili le produzioni documentali effettuate solo in appello e considerava validamente notificata e motivata l’iscrizione. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’agente resisteva con controricorso. Comunicata la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva, ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per l’assenza della firma digitale in calce alla sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando Cass. n. 11306 del 29 aprile 2021 e Cass. n. 4430 dell’11 febbraio 2022: la sentenza redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente non è nulla, perché l’apposizione della firma è desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica presenti su ogni pagina. Il sistema, del resto, impedisce il deposito telematico del documento privo di firma e non genera la copia recante tali segni grafici, che fanno prova fino a querela di falso.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’omessa pronuncia della C.T.R. sulla contestazione della mancanza di conformità agli originali degli atti prodotti dall’agente. La censura è stata giudicata ammissibile, perché corredata da stralci delle controdeduzioni, ma infondata nel merito.

La Corte ha escluso la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., richiamando Cass. n. 12131 dell’08/05/2023, Cass. n. 24953 del 2020 e Cass. n. 7406 del 2014: è configurabile la decisione implicita di una questione o di un’eccezione quando esse risultino superate dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui esame ne presupponga la irrilevanza o infondatezza. La reiezione implicita è censurabile come violazione di legge, non per omessa pronuncia.

Nel caso concreto la C.T.R. aveva ritenuto la documentazione idonea a comprovare la notifica degli atti prodromici. La Corte ha confermato il principio di Cass. n. 23426/2020: ove l’agente produca copia della relata o dell’avviso di ricevimento e l’obbligato ne contesti la conformità, il giudice deve valutare le specifiche difformità alla luce degli elementi istruttori, compresi quelli presuntivi, dando rilievo all’eventuale attestazione di conformità dell’agente.

Il ricorso è stato rigettato. La definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha comportato l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., che codifica una ipotesi di abuso del diritto di difesa per valutazione legale tipica del legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 36069 del 2023. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alle ulteriori somme in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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