Copie di documenti e querela di falso: il disconoscimento non basta (Cass. civ. Sez. V n. 27158 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all’originale presuppone l’esistenza di un originale e attiene al contenuto della copia prodotta; esso deve essere chiaro e circostanziato e non può fondarsi su mere clausole di stile. Diversa è la contestazione che investe la stessa esistenza dell’originale, con cui si contesta che il documento da cui la copia è tratta sia mai stato formato: essa non integra un disconoscimento di conformità, non può fondarne la specificità e richiede la proposizione della querela di falso, unico strumento idoneo a espungere dall’ordinamento la copia artificiosamente creata e a privarla di efficacia probatoria. Ove manchi l’originale, la conformità a un originale inesistente non è predicabile né accertabile aliunde, e la copia non è valutabile a fini probatori. Il contribuente che si limiti a un generico disconoscimento, affermando che gli originali delle notifiche non esistono, non assolve l’onere di specificità della contestazione.
Il Fatto
Il contribuente impugna l’intimazione di pagamento e le cartelle ad essa pregiudiziali, notificategli dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio respinge l’appello.
Davanti alla Cassazione il ricorrente deduce, con due motivi, la violazione dell’art. 24, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2712 e 2719 c.c.: la Commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo e generico il disconoscimento delle fotocopie prodotte dall’agente della riscossione. Formulata la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente chiede la decisione collegiale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, perché strettamente connessi, e li disattende. Il punto di partenza è la stessa difesa del ricorrente, che ha ribadito di aver eccepito l’inesistenza degli originali, negando ogni efficacia probatoria alle fotocopie prodotte.
Su questa premessa la Corte opera una distinzione netta. Il disconoscimento della conformità all’originale deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, non con mere clausole di stile, presuppone l’esistenza di un documento originale e attiene al contenuto di quello prodotto in copia; la difformità può essere dimostrata anche mediante presunzioni. Il diniego di originale, invece, contesta la stessa esistenza dell’originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall’ordinamento la copia artificiosamente creata (cfr. Cass. n. 134/2025).
Il fondamento è logico prima che processuale: la contestazione di conformità presuppone l’esistenza di un originale, perché la conformità a un originale inesistente non sarebbe predicabile neanche in tesi né accertabile aliunde. Ove manchi il documento originale, la copia prodotta in giudizio non può essere oggetto di valutazione a fini probatori (cfr. Cass. n. 10580/2026 in motivazione e i precedenti ivi richiamati).
In via assorbente, la Corte sottolinea che, esclusa l’esistenza dell’originale, viene meno la possibilità di operare la comparazione necessaria ai fini del disconoscimento. La contestazione sull’esistenza dell’originale non può dunque attenere al disconoscimento di conformità né fondare la specificità della contestazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
Applicando tale ricostruzione, il contribuente non poteva utilmente limitarsi ad affermare, tramite un generico disconoscimento, che gli originali relativi alle notifiche delle cartelle impugnate non esistevano. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese di cassazione, al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e di quella ex art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2712 c.c. – Riproduzioni meccaniche
- Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati