Società cancellata: ricorso per cassazione del socio succeduto e allegazione della legittimazione (Cass. civ. Sez. III n. 17192 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
All’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, non seguita dal venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società, consegue un fenomeno di tipo successorio: l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, e la società perde la capacità di stare in giudizio. Qualora l’estinzione intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da o nei confronti dei soci, successori ex art. 110 cod. proc. civ. La legittimazione ad impugnare o a resistere all’impugnazione spetta dunque al socio succeduto alla società estinta, ma tale veste deve essere espressamente allegata e provata, con rilievo d’ufficio della relativa mancanza. Il ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante della società cancellata è inammissibile, perché il mandato è conferito da un soggetto privo di esistenza e di capacità processuale.
Il Fatto
Una società di persone conveniva in giudizio un’altra società per il pagamento di una somma in forza di una fattura relativa a una fornitura. Il Tribunale rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice. Contro quella sentenza proponeva appello un soggetto che si qualificava come socio accomandatario e legale rappresentante della società opponente.
La Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile, rilevando che la società, cancellata dal registro delle imprese in pendenza del giudizio di primo grado, aveva perso la capacità di stare in giudizio, e che il gravame era stato proposto nella qualità di socio e rappresentante di un ente estinto, con contraddittorio non integrato nei confronti del socio accomandante. Il ricorrente ha impugnato la decisione per cassazione, anche in proprio, deducendo il travisamento dei fatti e l’erronea applicazione della disciplina societaria e processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso proposto dal ricorrente nella qualità di ex rappresentante legale della società estinta e lo dichiara inammissibile. Richiamando le Sezioni Unite n. 6070 del 2013, il Collegio conferma che la cancellazione dal registro delle imprese priva la società della capacità di stare in giudizio e che, se l’estinzione sopravviene nel corso del processo, si produce un evento interruttivo, con successione dei soci nei rapporti non definiti.
La legittimazione ad impugnare spetta pertanto al socio subentrato. Tuttavia, osserva la Corte, la mera individuazione del successore non basta: la qualità di socio succeduto deve essere allegata e provata da chi la invoca, e la relativa mancanza è rilevabile d’ufficio, perché attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e ai presupposti di legittimazione alla successione nel processo. Sul punto il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 9692 del 2013.
Nel caso concreto la Corte d’appello non ha negato in astratto la legittimazione del socio succeduto: ha invece deciso sulla base della prospettazione contenuta nell’atto di appello, nel quale l’appellante si era qualificato come socio accomandatario e legale rappresentante di una società ancora esistente, senza menzionare la successione. La qualità spesa identificava un soggetto diverso dal socio subentrato alla società cancellata e non era idonea a fondare la legittimazione.
Quanto alla dedotta ultrattività del mandato difensivo, la Corte precisa che il principio invocato, riferito alla Sezioni Unite n. 15295 del 2014, opera nei giudizi in cui sia parte la persona fisica e trova comunque limite nel ricorso per cassazione, dove è necessaria la procura speciale. Il ricorso del rappresentante di una società definitivamente estinta è dunque inammissibile, essendo il mandato conferito da un soggetto privo di capacità.
Il primo motivo del ricorso proposto in proprio è infondato: la sentenza impugnata non è illogica né contraddittoria, non viola gli artt. 2312 e 2495 cod. civ. e non incorre nei vizi degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., poiché l’inammissibilità dell’appello preclude l’esame del merito. Il secondo motivo, relativo all’omessa integrazione del contraddittorio, resta assorbito, risultando subordinato all’ammissibilità del gravame.
Nota della Redazione
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