Estratto di ruolo non impugnabile: inammissibile il ricorso pendente (Cass. civ. Sez. V n. 18001 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, si applica ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse ad agire a fronte del ruolo e della cartella invalidamente notificata. La carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione diretta o anticipata dell’estratto di ruolo. Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, trattandosi di condizione dell’azione di natura dinamica, e su di esso non può formarsi giudicato implicito.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento, lamentando l’omessa notificazione delle stesse. Il giudice di primo grado aveva accertato la regolarità delle notifiche, effettuate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., e la commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello del contribuente.

Proposto ricorso per cassazione, la Sesta Sezione civile lo aveva rinviato alla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria, per la questione della possibile formazione del giudicato implicito sull’ammissibilità della domanda a seguito dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Il Pubblico Ministero aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; il contribuente aveva replicato eccependo il giudicato interno implicito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla circostanza pacifica che il giudizio era nato dall’impugnazione di cartelle conosciute dal contribuente attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo. Assume rilievo, dunque, la norma sopravvenuta che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, stabilendo la regola della generale non impugnabilità dell’estratto di ruolo, consentita solo nei casi tipici di azione diretta ivi previsti.

Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, il Collegio ricorda che l’estratto di ruolo è mero elaborato informatico, privo di pretesa impositiva, e che ciò che si impugna è l’atto impositivo o riscossivo in esso menzionato. Le Sezioni Unite hanno affermato la retroattività della disciplina, perché essa incide sull’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione.

Nel caso concreto non viene in rilievo alcuna delle ipotesi di azione diretta, non dedotte dal ricorrente né in memoria né in discussione. La fattispecie rientra pertanto nel divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di interesse.

Quanto all’eccezione di giudicato implicito, la Corte la ritiene infondata. Il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle questioni solo se espresso, non quando si formi su questioni pregiudiziali o preliminari non decise esplicitamente. Il principio è stato applicato dalle Sezioni Unite n. 7925 del 2019 in tema di legittimazione ad agire, e vale a maggior ragione per l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso. La sopravvenienza della norma e della pronuncia delle Sezioni Unite giustifica la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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