Frutti civili e rivalutazione: no all’automatismo, distinti dal maggior danno (Cass. civ. Sez. II n. 21664 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non sussiste quando la circostanza rilevante sia stata comunque valutata dal giudice di merito, al quale spetta di esaminare le prove e scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. L’obbligo di rendiconto dei frutti civili, quali corrispettivo del godimento della cosa, integra ab origine un debito di valuta e non è quindi suscettibile di rivalutazione automatica. La domanda diretta al maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. ha presupposti e contenuto diversi da quella di rivalutazione monetaria, sicché la proposizione dell’una non equivale a quella dell’altra.
Il Fatto
Con sentenza n. 282/2018 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha disposto lo scioglimento di due comunioni ereditarie, assegnando le quote e condannando due coeredi al pagamento di un’indennità in favore della ricorrente per i frutti non goduti, sul rilievo dell’utilizzo esclusivo di un immobile comune. Il giudice distrettuale ha quantificato in € 2.841,16 i frutti civili maturati dal 1989 al 1996, escludendo che nulla competesse per il periodo successivo.
La coerede soccombente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo quanto alla durata dell’occupazione e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria. Le altre parti intimate non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo si fonda sulla asserita mancata considerazione del protrarsi dell’occupazione esclusiva fino al 2014 e del parziale versamento dell’indennità per il terreno. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che il giudice d’appello ha individuato il periodo di occupazione sulla base dei resoconti del custode giudiziario, ritenuti prevalenti e di maggior valore probatorio, negando che vi fosse prova sufficiente del perdurare dell’occupazione nel periodo successivo.
Il Collegio ha richiamato la distinzione tra il vizio di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, autonomamente previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che ricorre solo quando una circostanza oggettiva risultante dagli atti o dalla sentenza, avente carattere decisivo, non sia stata considerata. Nel caso di specie il fatto storico della durata dell’uso esclusivo è stato specificamente valutato, con richiamo a Cass. s.u. 8053/2014.
La Corte ha precisato che resta precluso un nuovo esame degli atti processuali, spettando al giudice di merito controllare attendibilità e concludenza delle prove e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti, secondo Cass. 10927/2024 e Cass. 32505/2023.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La richiesta di rivalutazione, formulata solo nelle comparse conclusionali, era tardiva, sicché il giudice non era tenuto a pronunciare ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.. Nel merito, la Corte ha ribadito che l’obbligo di rendiconto dei frutti civili, corrispettivo del godimento della cosa, integra ab origine un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico; il fenomeno inflattivo può integrare solo una responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., sempre che ne ricorrano i presupposti. Le due pretese hanno presupposti e contenuto non assimilabili, non essendo la rivalutazione conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta, con richiamo a Cass. s.u. 5743/2015.
Nota della Redazione
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