Decadenza istruttoria non sanata dalla contumacia della controparte (Cass. civ. Sez. II n. 25640 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza conseguente all’inosservanza dei termini perentori fissati dall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. per la formulazione delle richieste istruttorie non è rimessa alla disponibilità della controparte e non può essere sanata dalla sua contumacia, dalla mancata opposizione o dal successivo espletamento della prova illegittimamente ammessa. Il regime delle nullità relative di cui all’art. 157 cod. proc. civ. non è applicabile alla diversa fattispecie della decadenza da termine perentorio. Il controllo sul rispetto delle preclusioni istruttorie attiene ai poteri di direzione del procedimento e va compiuto d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall’eccezione della parte interessata. La contumacia non equivale a riconoscimento dei fatti allegati né a rinuncia a far valere gli effetti delle preclusioni già maturate.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale conveniva in giudizio il committente per il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione unilaterale di un contratto di appalto stipulato per opere di restauro di un immobile. Il committente rimaneva contumace in primo grado. Il Tribunale accoglieva la domanda solo per un importo minimo e rigettava il resto, compensando le spese.

Proposto appello principale dall’attore e appello incidentale dal committente, la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione incidentale, rigettava quella principale e dichiarava l’attore decaduto dalla facoltà di dedurre le prove orali per tardività della memoria istruttoria, escludendone l’utilizzabilità. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 157 e 156 cod. proc. civ., sostenendo che la contumacia del convenuto avesse determinato la sanatoria del vizio per mancata tempestiva contestazione. La Corte lo dichiara inammissibile e comunque infondato, perché muove da una premessa estranea alla decisione impugnata.

La Corte territoriale non aveva qualificato l’ammissione delle prove come nullità relativa, ma aveva accertato il decorso dei termini perentori e la conseguente decadenza dell’attore dalla facoltà di dedurre i mezzi di prova. La sanatoria invocata presuppone una nullità per inosservanza di forme stabilite nell’interesse della parte, non l’esercizio tardivo di una facoltà processuale ormai consumata.

Il ricorrente trascurava inoltre che la questione era stata ritualmente devoluta al giudice di secondo grado mediante appello incidentale, con il quale l’appellato aveva censurato l’ammissione delle prove dedotte dopo la scadenza dei termini. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. Sez. 3 n. 16800/2018, Cass. Sez. 3 n. 7270/2008) secondo cui le norme che prevedono preclusioni assertive e istruttorie tutelano interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.

Il controllo sulle preclusioni attiene ai poteri di direzione del procedimento di cui all’art. 175 cod. proc. civ. e all’esigenza di assicurare l’ordinato svolgimento del processo. La decadenza opera indipendentemente dalla dimostrazione di un pregiudizio concreto e non è esclusa dalla successiva assunzione della prova. La preferenza per la decisione di merito e la ricerca della verità materiale non consentono di disapplicare il sistema legale delle preclusioni.

Il secondo motivo resta assorbito, poiché già il primo giudice aveva rilevato che la contumacia non esimeva l’attore dall’onere probatorio. Il terzo motivo, sulla liquidazione delle spese di gravame, è infondato: il valore della causa si individua, ai sensi dell’art. 5 d.m. n. 55 del 2014, in relazione alle domande ancora controverse e non al solo importo della condanna di primo grado (Cass. Sez. 6 n. 15857/2019, Cass. Sez. 2 n. 22462/2019). La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. per abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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