Inammissibile il ricorso che non confronta la ratio sul subappalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26370 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il ricorrente che censura la parte motiva della sentenza impugnata ha l’onere di confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice del merito, e non con una motivazione diversa da quella posta a base della decisione. In presenza di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità. Il vizio di omesso esame non è integrato dalla mancata valutazione di una tesi difensiva né dal semplice omesso esame di elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione. In materia previdenziale la prescrizione è rilevabile d’ufficio, ma perché il motivo sia decisivo la parte deve indicare gli elementi di fatto ritualmente introdotti dai quali il giudice del merito avrebbe dovuto constatarne il decorso.

Il Fatto

Una società, appaltatrice del servizio di pulizia di alcune palestre, aveva subappaltato il servizio a tre cooperative. All’esito di accertamenti ispettivi della direzione territoriale del lavoro, confluiti in quattro verbali unici di accertamento e notificazione, era stata ritenuta sussistente un’ipotesi di somministrazione abusiva di manodopera, con attribuzione alla società appaltatrice dei rapporti di lavoro dei lavoratori formalmente assunti dalle cooperative.

La società aveva contestato gli esiti degli accertamenti con distinti ricorsi poi riuniti. Il tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello, parzialmente riformando la decisione, aveva confermato il rigetto e accolto l’appello incidentale dell’istituto previdenziale sul capo relativo alla prescrizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi censuravano, sotto il profilo del vizio di legge e del vizio motivazionale, la parte della sentenza che aveva escluso lo scomputo dei versamenti effettuati dalle cooperative dagli importi richiesti dall’istituto previdenziale, deducendo la violazione dell’art. 1180 cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi.

La Corte ha rilevato che la doglianza di omesso esame si scontra con la doppia conforme. Secondo il costante orientamento di legittimità, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, secondo il principio affermato da Cass. n. 30295/2019. Le censure, invece, risultavano rivolte a sollecitare un riesame del merito, inibito in sede di legittimità.

Le censure non individuavano inoltre un fatto storico, decisivo e controverso, ma si dolevano della mancata valutazione di una tesi difensiva. Richiamando Cass. n. 21672/2018, la Corte ha ribadito che il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulti esistente, il come e il quando sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato. Nella specie, la Corte aveva dato atto che l’istituto aveva già riconosciuto la liberazione della società per i pagamenti effettuati dalle formali datrici di lavoro.

Per la stessa ragione è stato dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché la Corte aveva affermato che non sussistevano in fatto i presupposti per applicare l’art. 1180 cod. civ., essendo le somme già state scomputate in sede ispettiva: il motivo non si confrontava con tale ratio.

Il quarto motivo, relativo alla prescrizione, è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività. La Corte non ha disconosciuto il principio della rilevabilità d’ufficio della prescrizione in materia previdenziale, ove il regime è sottratto alla disponibilità delle parti. Ha però osservato che la parte non aveva indicato quali elementi di fatto, ritualmente introdotti, avrebbero consentito al giudice del merito di constatare il decorso della prescrizione, non essendo chiarito su quali dati concreti i giudici territoriali avrebbero dovuto rilevarla d’ufficio.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *